La diffusione del Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero e, tra i paesi più colpiti, l’Italia è stata costretta a correre ai ripari e a garantire sussidi ai lavoratori che, a causa della pandemia, hanno interrotto le prestazioni in merito allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Questo è certamente un argomento spinoso e merita di essere trattato in maniera approfondita e dettagliata perché riguarda da vicino milioni di italiani.

L’esecutivo tricolore guidato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, con il decreto “Cura Italia” ha previsto l’estensione della cassa integrazione in deroga a tutta la penisola.

In questa maniera, i datori di lavoro che inoltreranno regolare domanda potranno tirare un sospiro di sollievo ed i lavoratori riceveranno le somme fissate direttamente sul proprio conto corrente. Le richieste per la cassa integrazione sono state inviate a partire dalla fine dello scorso marzo e, ad oggi, sono state moltissime.

In ogni caso, il suddetto decreto – n.18/2020 – ha stabilito quanto segue:

Nuova Cassa di integrazione ordinaria: è l’art. 19 del decreto Cura Italia a sancirne la creazione ed a stabilire che, nell’anno in corso, i datori di lavoro che sono stati costretti ad interrompere o a ridurre la propria attività professionale a causa della diffusione del Coronavirus, possono inoltrare la propria richiesta, avendo cura di specificare la causale “emergenza Covid-19”.

La nuova misura introdotta dal governo italiano fa riferimento al periodo con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31  agosto dello stesso anno. I lavoratori per i quali viene richiesta la cassa integrazione dovranno risultare dipendenti effettivi alla data del 23 febbraio, indipendentemente dal possesso o meno del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.

  • Cassa integrazione ordinaria in sostituzione della straordinaria: l’art.n.20 del decreto Cura Italia precisa che “le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso”.
  • Fondo di integrazione salariale: L‘art.21 prevede la possibilità di sostituire eventuali trattamenti di assegni di solidarietà con un assegno ordinario. Quindi, possono inoltrare richiesta per ottenere l’assegno tutti i lavoratori che – sempre alla data del 23 febbraio – avevano in corso un assegno di solidarietà che, naturalmente, verrebbe sospeso, in quanto considerato superato.
  • Cassa integrazione in deroga: l’art.22 affida agli enti locali (Regioni e province) il compito di riconoscere, nell’eventualità, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga anche ai privati di qualsiasi altro settore che non risulti inserito nelle varie disposizioni precedenti. Tale trattamento è valido, a seguito di preventivo accordo sindacale anche per via telematica, per la durata della sospensione del rapporto lavorativo. Nel caso in cui si tratti di aziende che contano meno di 5 dipendenti, tale accordo non è richiesto. Sarà l’INPS ad occuparsi della concessione del trattamento erogando il pagamento della prestazione, dopo aver ricevuto dagli enti preposti apposito elenco di coloro che possono beneficiare di tale misura.

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Cassa integrazione Coronavirus: chi può inoltrare richiesta?


 La richiesta di tale trattamento è riservata a diverse imprese ed attività. Nel dettaglio, possono inoltrare regolare la domanda per la cassa integrazione:
 
imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas.
 
imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
 
imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
 
imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione;
 
cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
 
cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 
imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
 
imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
 
imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
 
imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
 
imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
 
imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
 
imprese addette all’armamento ferroviario;
 

Come presentare la domanda per richiedere la Cassa Integrazione?


Così come già anticipato, la domanda deve essere inoltrata riportando la causale “emergenza Covid – 19”.
Per la portata straordinaria dell’evento che ha determinato una grave crisi economica e sociale, le aziende non sono tenute ad esibire prova alcuna e non vi è necessità che venga allegata nessuna relazione tecnica che giustifichi tale richiesta.

La domanda dovrà includere esclusivamente la lista di coloro che beneficeranno del provvedimento.

Qualora le aziende abbiano già inoltrato un’altra domanda con  una causale differente in riferimento alla cassa integrazione, la stessa verrà superata dalla presentazione della richiesta di integrazione salariale dovuta all’emergenza in atto.

Cassa Integrazione: soggetti beneficiari ed esclusi

 
In relazione al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, dello stesso si può beneficiare per un periodo non superiore a nove settimane; o a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Risultano invece esclusi dalla misura prevista dal governo a sostegno dei lavoratori, i datori di lavoro domestico, coloro che risultano assunti a seguito della data del 23 febbraio o, ancora,  coloro che hanno possibilità di accesso alla CiGO oppure alle prestazioni garantite dai fondi di solidarietà o dal FIS.

Quali sono le novità?

 
L’adozione del decreto Cura Italia ha previsto diverse misure relative alle integrazioni salariali, a sostegno dei lavoratori per i quali viene richiesta la cassa integrazione.
Rispetto al passato ed in relazione alla diffusione del Covid-19, in aggiunta a quanto detto, le nuove disposizioni stabiliscono che:
 
Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
 
Non si tiene conto dei limiti temporali quali:
▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
▪ limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili;
 
Il termine massimo di presentazione delle domande è previsto alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
 
I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
 
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Cassa Integrazione nel Decreto Rilancio

 
A seguito dell’approvazione del Decreto Rilancio da parte del Consiglio dei Ministri è stata prorogata la Cassa Integrazione al Titolo III Misure in favore dei lavoratori- Capo I (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n.18. convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27).
La misura prevista nel Decreto Cura Italia è stata prorogata nel nuovo testo per ulteriori 9 settimane, che sono divise in 5 più 4 settimane ulteriori.
La Cassa Integrazione Ordinaria prevede che il periodo di diciotto settimane venga diviso in due parti, ovvero 14 + 4 settimane.
Le quattro settimane sono previste solo in caso di necessità e proroga della sospensione o riduzione dell’attività a partire dal 1° settembre fino al 31 ottobre.
Tale distinzione (14 + 4 settimane) non è prevista per il settore turistico:
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre”,
riporta il MIBACT.
Per quanto concerne la cassa integrazione straordinaria e quella in deroga, anche queste sono presenti nel Decreto Rilancio, modificando alcune parti del decreto Cura Italia.
Per quanto concerne le settimane di cassa integrazione straordinaria diventano diciotto e la cassa integrazione in deroga, in termini di suddivisione delle 18 settimane fruibili, funziona come quella ordinaria e straordinaria.

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