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    Nuovo Regime Forfettario

    Accesso Regime Forfettario 2019

    06/03/2019 3 Mins Read
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    Come accedere al Regime Forfettario 2019? Ci sono particolari dichiarazioni da prestare per poter rientrare in tale quadro di maggiore vantaggio di rispetto all’ordinario?

    In realtà, per nostra fortuna, la legge riconosce un accesso semplificato al Regime Forfettario 2019, sebbene sia il caso di fare una piccola distinzione per quanto attiene i contribuenti che sono già in attività e i contribuenti che invece stanno per iniziare l’attività.

    Per quanto concerne i contribuenti che sono già in attività le cose sono piuttosto semplice. Considerato che il legislatore ha inteso il regime forfetario come un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi possono avere senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

    E i contribuenti che iniziano l’attività? Anche per costoro non ci sono particolari complicazioni. Di fatti, i contribuenti che hanno deciso di iniziare un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime (e che abbiamo avuto modo di comprendere nel nostro approfondimento sul Regime Forfettario 2019), possono accedere a tale quadro fiscale dandone comunicazione all’interno della dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).

    Si tenga però conto di un equivoco che spesso sorge per i nuovi contribuenti. La comunicazione all’interno della dichiarazione di inizio attività non ha alcun valore di opzione perché, come abbiamo visto, quello del Forfettario è un regime naturale. Si tratta pertanto di una comunicazione unicamente richiesta ai fini anagrafici. Ne deriva che se il contribuente si dimentica di indicare di voler abbracciare il Regime Forfettario 2019 nella sua dichiarazione di inizio attività, in realtà può comunque accedere allo stesso regime, con il rischio – però – di subire una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

    L’attestazione della sussistenza del requisito per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

    Ad ogni modo, può esservi anche il caso in cui il contribuente non desideri in realtà rimanere all’interno del Regime Forfettario. Tralasciando tutte le casistiche, potrebbe ad esempio esserci un contribuente che ha talmente tante detrazioni fiscali da avere una maggiore convenienza a rimanere nell’ordinario, piuttosto che sbarcare sul forfettario (che non ammette detrazioni in sede fiscale).

    Ebbene, i contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario, hanno comunque la possibilità di disapplicarlo, ovvero di uscire da tale recinto, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

    L’opzione per la scelta del regime ordinario può avvenire sia tramite un comportamento concludente sia tramite una dichiarazione espressa, ma deve in ogni caso essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

    Si tenga conto, come sopra, che l’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non impedisce di poter fruire del regime desiderato, ma rimane comunque punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Invitiamo a tenere in considerazione che l’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso questo periodo iniziale, l’opzione rimane valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

    E per il regime forfettario 2020? Anche se è molto presto per poterne sapere di più, considerato che potrebbero intervenire delle modifiche, anche alla luce delle proposte inerenti la possibilità di avviare un regime di flat tax allargata anche alle famiglie e, dunque, ai dipendenti, sembra che nulla varierà rispetto al regime forfettario 2019.

    Dunque, anche chi avrà redditi da lavoro autonomo tra 65 e 100 mila euro, accedendo così alla flat tax non del 15%, bensì del 20%, potrà accedere a questo regime (potenzialmente) agevolato senza dover necessariamente farne esplicita richiesta, fermo restando il caso in cui non preferisca accedere invece al regime ordinario.

    Detto ciò, vedremo se nei prossimi mesi interverranno delle modifiche in materia, e di che entità. Per il momento, consigliamo di consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla ricerca delle ultime novità e, se ricorre il caso, domandare uno specifico chiarimento agli uffici territorialmente competenti.

    In questo modo sarà possibile sottoporre i propri dubbi specifici al personale competente, ed evitare che si possano instaurare dei comportamenti fiscalmente non coerenti con il godimento del regime fiscale di cui al nuovo forfettario.

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