philadelphia-4608722_1920Atto di nascita, dichiarazione di nascita, certificato ed estratto di nascita, sono dei documenti che attestano la nascita di un bambino attinenti ai fascicoli dello Stato Civile.

Anche se questi atti potrebbero sembrare simili tra di loro, vi sono in realtà delle differenze, ma in aiuto viene la legge, in particolare le relative normative che aiutano ad esplicare meglio le loro funzioni.

Partiamo dicendo che secondo l’Art.1 del Codice civile, «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento nascita.»

Dunque, dal momento in cui viene registrato l’evento della nascita, l’individuo gode dei diritti civili collegati all’ordinamento giuridico, come il diritto al nome e all’identità personale.

L’atto di nascita è quel documento in cui vengono indicati luogo, anno, mese, giorno e ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori, il sesso del nascituro e il nome che gli viene dato.

Quando ci sono bambini con genitori ignoti, sarà compito dell’ufficiale dello stato civile attribuire il nome ed il cognome (art. 29 Reg. st. civ.).

L’atto di nascita deve essere preparato secondo le disposizioni dell’art. 29 del Regolamento dello stato civile ed è reso nei termini e con le modalità presenti nell’art.30.

Quasi sempre si deve ricorrere alla trascrizione dell’atto di nascita, poiché può capitare che il Comune dove è avvenuta la nascita è differente da quello di residenza dei genitori.

L’atto dovrà quindi essere riportato nei registri di stato civile di un altro comune.

Anche le adozioni devono essere trascritte nei registri: nel caso dell’adozione di un maggiorenne, si trascrive nel Comune di residenza dell’interessato, se residente, o nel Comune di residenza degli adottanti, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. g) del D.P.R. 396/2000 e ai sensi della normativa della legge 218/1995 e si annota a margine dell’atto di nascita trascritto dell’adottato.

Se si adotta invece un minore, la sentenza viene emessa dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 26 della legge 184/83, e va trascritta nei registri del comune di nascita del minore come previsto dall’art. 28, comma 2, lett. g) del D.P.R. 396/2000.

Cos’è la dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita è la denuncia obbligatoria della nascita di un cittadino.

La dichiarazione può essere resa da un soggetto legittimato come definito nel 1° comma dell’art.30: un genitore, un medico, un’ostetrica o un’altra persona che ha assistito al parto.

Inoltre, la dichiarazione di nascita deve essere accompagnata dall’attestazione della nascita rilasciata dall’ospedale, con le informazioni relative alla madre.

Le modalità per rendere la dichiarazione sono tre:

  • presso il Comune dove è avvenuto il parto, presentando l’attestazione di nascita dell’ospedale;
  • nella direzione sanitaria dell’ospedale, entro tre giorni dal parto. Il direttore sanitario può infatti ricevere il riconoscimento del neonato;
  • la dichiarazione può essere fatta anche dai genitori nel loro comune di residenza entro dieci giorni dal parto, presentando il nominativo e l’atto di nascita.

Secondo l’art.7 DPR 223/1989, il minore deve essere iscritto sempre nel comune di residenza della madre, nel caso in cui i genitori risiedano in due comuni differenti.

I certificati sono dei documenti scritti da un pubblico ufficiale e contenenti informazioni tratte di registri pubblici.

Nel nostro ordinamento ne esistono tre tipi differenti: i certificati, gli estratti per riassunto e gli estratti per copia integrale.

Nel certificato di nascita vengono indicate le generalità del cittadino, nell’estratto per riassunto sono riportate le eventuali annotazioni dell’atto.

L’estratto per copia integrale è invece una vera e propria copia dell’originale.

Il riconoscimento dei figli

Fino a qualche anno, veniva fatta una differenza tra figli legittimi e naturali: nello specifico, il figlio naturale godeva di molti meno diritti rispetto ad un legittimo.

La situazione è cominciata a migliorare con la riforma del diritto di famiglia, legge 19 maggio 1975, n.151.

Questa legge sancisce uguaglianza giuridica tra figli naturali e figli legittimi.

Nell’art. 261 c.c. si riporta che “il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”.

A questo punto anche ai figli naturali spetta lo stesso trattamento che veniva riservato ai figli legittimi.

Alcune distinzioni, però, rimasero, come ad esempio la contrapposizione terminologica di “figlio legittimo” e “figlio naturale” (art. 250 c.c.) e l’istituto della legittimazione (art. 280 c.c.).

Queste distinzioni sono state abolite con l’entrata in vigore il 1°gennaio 2013 della legge n.219/2012, che afferma la totale uguaglianza die figli naturali con i figli legittimi. Più nello specifico, la legge:

  • cambia l’art.250 del c.c. e alla nozione di figlio naturale si sostituisce quella di figlio nato fuori dal matrimonio;
  • riconosce la parentela con i familiari diversi dai genitori anche per i figli nati fuori dal matrimonio (art. 258 c.c. e art. 74 c.c.);
  • equipara lo status giuridico dei figli (art. 1, comma 7, della legge);
  • abroga gli articoli della legittimazione (artt.280- 290);
  • ridisegna la disciplina dei figli incestuosi (art. 251 c.c.)

Come funziona quindi il riconoscimento?

Il riconoscimento del figlio è disciplinato dagli artt. 250 e seguenti c.c. e art 42 d.P.R. 396/2000.

Esso può avvenire davanti ad un ufficiale dello stato civile, dunque nell’atto di nascita oppure con dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento.

Può avvenire anche in un atto pubblico o in testamento.

Il riconoscimento del figlio nascituro viene disciplinato dall’art. 44 D.P.R. 396/2000 e può essere fatto dalla madre, dal padre solo dopo il riconoscimento materno o da entrambi i genitori contestualmente.

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