Ape beniculturali, hai sentito questa parola e vuoi saperne di più? Devi sapere che non esistono normative specificamente applicate ai beni culturali per quanto riguarda l’attestato di prestazione energetica (APE).

Esistono alcuni riferimenti legislativi atti a preservare gli immobili tutelati dalle soprintendenze da eventuali danni dovuti all’applicazione delle prescrizioni contenute nelle leggi italiane in materia di efficienza energetica. Con la legge 90/2013:

  • l’attestato di certificazione energetica (ACE) introdotto con il d.lgs. 192/2005, viene sostituito con l’attestato di prestazione energetica (APE)
  • le disposizioni sull’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica si applicano senza possibilità di diversa interpretazione anche agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico e culturale.

Forse per la concomitanza di queste due modifiche, l’ape introdotto con la legge 90/2013 viene talvolta erroneamente definito ‘ape beni culturali‘. Niente di nuovo sotto il sole, l’Italia è avvezza a simili confusioni burocratiche e legislative. Conviene quindi fare un passo indietro per capire di cosa stiamo parlando.

L’APE E LE DIRETTIVE EUROPEE

ape-beniculturali

Considerate le percentuali di energia consumata e di anidride carbonica emessa dal settore edile, e in particolare da quelli residenziale e terziario, il Parlamento europeo ha adottato una serie di interventi volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Con la direttiva comunitaria 2002/91/CE, l’Unione europea ha imposto l’obbligo ai paesi membri di sviluppare e adottare una metodologia per il calcolo dei consumi energetici degli edifici, ponendo al contempo una serie di obiettivi da raggiungersi nel 2020 sui fronti sia economico che ambientale.

Il d.lgs. 192/2005 e la legge 90/2013, con l’introduzione dell’ape e le precisazioni relative ai beni culturali immobili, si inseriscono all’interno di questo quadro normativo e nell’ambito di una serie di provvedimenti legislativi atti a recepire le direttive dell’Unione europea in materia di risparmio energetico ed eco-sostenibilità.

Come spesso accade, dal 2005 ad oggi il quadro normativo italiano ha avuto il tempo di aggrovigliarsi in maniera sostanziale anche a seguito delle numerose procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea a carico dell’Italia per il non corretto recepimento delle disposizioni contenute nelle direttive.

Inoltre, la conoscenza della legislazione nazionale non esaurisce la materia perché, in base al principio di cedevolezza, le regioni hanno emanato norme proprie, spesso derogando a quanto stabilito a livello nazionale.

Le nuove Linee guida allegate al Decreto del 26 giugno 2015 sono pertanto tese a garantire una situazione maggiormente omogenea sul territorio nazionale attraverso la definizione di “strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni”.

BREVE INTRODUZIONE ALL’APE

manuale certificazione ape

L’ape serve semplicemente a conoscere e valutare il grado di efficienza energetica degli edifici, ossia il loro consumo annuale di energia, e ad evidenziare possibili interventi atti a migliorarne le prestazioni.

L’attestato è obbligatorio in tutti i casi di trasferimento di un immobile, sia esso privo di valore storico-artistico oppure sottoposto a vincolo e tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’ape fornisce informazioni utili per valutare un acquisto o una locazione, e per decidere se effettuare o meno interventi di qualificazione energetica.

Il documento ha validità decennale, ma deve essere aggiornato in caso di interventi, anche minimi, capaci di modificare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato viene rilasciato da esperti qualificati e indipendenti. Questi possono essere persone fisiche o società, enti e organismi, pubblici o privati, operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia.

I tecnici esperti conseguono la qualifica attraverso lauree generiche del vecchio e del nuovo ordinamento (architettura, ingegneria, ecc.), l’iscrizione ad appositi albi professionali, l’esperienza nella progettazione di impianti ed edifici.

Esistono inoltre specifici e brevi corsi professionali gestiti dalle università, dagli enti di ricerca, dagli ordini e collegi professionali, dalle regioni e dalle provincie autonome.

L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E I BENI CULTURALI

edifici di particolare bellezza

Sono numerosi i casi di edifici per i quali non vige l’obbligo di presentazione dell’ape, ma fra questi non rientrano i beni culturali. La legge 90/2013 è molto chiara al riguardo. Essa include nel proprio ambito legislativo:

  • gli edifici che ricadono nell’ambito della Seconda parte del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ossia quelli che rientrano nella definizione di bene culturale;
  • i beni che ricadono nell’ambito dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) dello stesso Codice ossia: “le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda” del Codice, “ma che si distinguono per la loro non comune bellezza”; “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”.

Per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico e culturale, compresi quelli utilizzati dalla pubblica amministrazione, aperti al pubblico e di superficie superiore a 250 mq, la legge pertanto regola e impone:

  • “l’attestazione della prestazione energetica degli edifici”;
  • “l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici”.

Tali immobili sono esclusi dall’applicazione della legge solo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni in essa contenute conduca ad una “alterazione sostanziale” degli edifici “con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici”.

Gli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione, sono chiamati a giudicare della fattibilità di eventuali interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e della loro compatibilità con i principi di conservazione e tutela dei beni culturali.

EDIFICI VINCOLATI UTILIZZATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ape palazzo storico

Per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico e culturale utilizzati dalla pubblica amministrazione, aperti al pubblico e di superficie superiore a 250 mq la legge 90/2013 all’articolo 6 prevede l’obbligo, da parte del proprietario o del soggetto responsabile della gestione, di affiggere l’ape all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo visibile al pubblico.

Lo stesso articolo 6 al comma 9 stabilisce inoltre che, nel caso di affidamento a terzi della gestione degli impianti termici, o nel caso di un cambio o di un rinnovo di tale gestione, si debba prevedere la predisposizione o l’aggiornamento dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio.

L’ape è uno strumento prezioso di conoscenza e potrebbe condurre, se ben impiegato, ad una serie di auspicabili comportamenti virtuosi. Come si può intuire tuttavia, è uno strumento piccolo se paragonato all’ampia e importante materia legislativa e culturale che lambisce.

Esso sembra scarsamente adatto ad una proficua applicazione nell’ambito dei beni culturali i quali richiedono, in fase di valutazione, una maggiore accuratezza e precisione nelle analisi e nella diagnosi.

Molti dei numerosi edifici storici e di pregio presenti sul territorio italiano sono gestiti dalle pubbliche amministrazioni. Studi recenti hanno rilevato come le spese energetiche per la gestione di un simile cospicuo patrimonio siano altissime e come l’intervento su tali edifici al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dall’Unione europea sia divenuto indispensabile.

Nella maggior parte dei casi si tratta tuttavia di beni inadeguati a ricevere interventi impiantistici ancora invasivi alle attuali condizioni di avanzamento tecnologico. Frequentemente, precedenti modificazioni strutturali, talvolta tese ad adattare tali edifici a destinazioni d’uso improprie, ne complicano ulteriormente la gestione e si pongono alla base di quei costi eccessivi che oggi si vorrebbero abbassare.

LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STORICI

mibac

Tutta la prescrizione relativa ai casi di esclusione dall’obbligo di applicazione della legge 90/2013, con il riferimento alle eventuali “alterazioni sostanziali“, nella propria inconsistenza linguistica, di fatto assegna al Mibact e ai suoi organi periferici non solo, come è ovvio, la responsabilità in materia di interventi sugli edifici storici, ma anche:

  • il compito di elaborare e fornire ai progettisti, ai tecnici e al personale del Ministero un linguaggio e un vocabolario chiaro e condiviso;
  • il compito di elaborare e fornire, agli stessi operatori coinvolti, riferimenti operativi e criteri tecnici, utili alla valutazione della prestazione energetica dei beni culturali immobili e alla progettazione degli eventuali interventi di riqualificazione, adeguati alle specificità del patrimonio culturale.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da parte sua, sembra determinato a porsi alla testa dello sforzo nazionale per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di efficienza energetica e riduzione dei consumi, con un impegno che va ben oltre la presentazione dell’ape.

In questo ambito, tra le diverse iniziative in campo, segnaliamo il documento, redatto nell’ottobre del 2015, da un gruppo di lavoro costituito da dirigenti e funzionari Mibact e da docenti universitari, intitolato Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale – Architettura, centri e nuclei storici ed urbani.

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