La legge definisce il diritto di prelazione o ius praeferendi, come quel diritto riconosciuto ad un soggetto detto prelazionario, ad essere preferito rispetto ad altri individui al momento della stipulazione del negozio giuridico e a parità di condizioni.

In particolare l’articolo 8 della legge numero 590 del 1965 e l’articolo 7 della legge numero 817 del 1971, si occupano in modo specifico di prelazione agraria, una forma di prelazione tramite cui si attribuisce priorità di acquisto relativamente ad un terreno agricolo, al rispettivo coltivatore nonché affittuario diretto, o al proprietario di un fondo rustico immediatamente confinante.

Cos’è la prelazione agraria

In caso di acquisto di un terreno agricolo, la legge stabilisce che sia da preferire, rispetto ad un terzo soggetto, l’affittuario che lo coltivi in modo diretto. Pertanto diremo che quest’ultimo gode del diritto di prelazione agraria. In altre parole, laddove il proprietario del terreno agricolo intenda vendere il fondo , è tenuto a darne comunicazione prima al titolare del diritto di prelazione garantendogli dunque la possibilità di procedere all’acquisto.

Come intuibile da tale premessa, la prelazione agraria si applica in caso di vendita dei fondi agricoli sottoposti ad affitto per la coltivazione diretta, a colonia parziaria, a mezzadria o tramite contratto di compartecipazione agraria. Il rogito notarile dell’atto di compravendita è valido, ma in qualunque momento, il soggetto che aveva diritto alla prelazione può impugnarlo.

Chi ha diritto alla prelazione sui terreni agricoli

Il diritto di prelazione agraria sui terreni agricoli, viene riconosciuto alle figure elencate di seguito:

  • Coltivatore diretto del fondo rustico:
  • Proprietario di un terreno che sia confinante col fondo rustico;
  • Imprenditori agricoli associati in cooperative;
  • Società agricole di persone.

I requisiti richiesti al fine del godimento e quindi dell’esercizio del diritto di prelazione agraria sono:

  1. Validità del contratto di affitto relativo al fondo rustico;
  2. Durata della coltivazione del fondo rustico pari ad un minimo di due anni;

Quali sono i diritti del confinante?

Tra i soggetti aventi diritto di prelazione agraria sul fondo rustico, troviamo anche il proprietario del terreno confinante, come sancito dalla legge numero 817 del 1971 all’articolo 7. Al fine di fare chiarezza, è doveroso sottolineare che per attiguità del fondo rustico, non si intende soltanto l’adiacenza meramente fisica-geografica, ma anche quella di natura funzionale.

In particolare la legge n. 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione agraria anche:

1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia  stato  stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti  con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi  non  siano  insediati mezzadri,   coloni,   affittuari,   compartecipanti   od    enfiteuti coltivatori diretti;

((2-bis) all’imprenditore agricolo professionale  iscritto  nella previdenza agricola proprietario  di  terreni  confinanti  con  fondi offerti  in  vendita,  purché  sugli  stessi  non  siano   insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti)).

Quando il confinante non ha diritto di prelazione?

Alla luce di quanto esposto, è possibile fare un elenco puntuale e molto semplificativo relativo alle circostanze in cui il confinante non goda del diritto di prelazione agraria:

  • il fondo non è confinante con il terreno oggetto della vendita;
  • il confinante non è proprietario né coltivatore diretto del fondo agricolo;
  • il confinante non è imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola.

Come esercitare il diritto di prelazione

Affinché il diritto di prelazione agraria venga esercitato, occorre innanzitutto che il proprietario che vuol procedere alla vendita del terreno, ne faccia comunicazione al prelazionario, tramite lettera raccomandata con i dettagli relativi al contratto preliminare di compravendita. Dall’avvenuta notifica della comunicazione, il  prelazionario potrà esercitare a tutti gli effetti il diritto di prelazione entro 30 giorni.

Termini del diritto di prelazione

I termini e le scadenze relative al diritto di prelazione sono stabilite dalla legge numero 590 del 1965. In particolare all’articolo 8 si legge che “il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni”.  Per quanto concerne invece i tempi utili al pagamento del prezzo pattuito nel contratto di vendita, la legge numero 34 del 2020 ha esteso i termini portandoli da tre mesi a sei.

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