Una persona assunta da una Pubblica Amministrazione può essere titolare di una Partita Iva oppure no? In molti se lo chiedono e, diversamente da quel che si potrebbe credere, la risposta non è scontata.

Il principale ostacolo all’apertura della partita iva per un dipendente pubblico è costituito dall’obbligo di esclusività, al quale sono tenuti tutti i dipendenti di una Pubblica Amministrazione.

I lavoratori pubblici, infatti, sono tenuti a svolgere esclusivamente il lavoro presso le P.A., pertanto non è possibile far coesistere l’attività di dipendente pubblico con quella di libero professionista.

Esistono, però, alcune eccezioni degne di essere menzionate.  Alcuni lavoratori, come gli insegnanti ad esempio, possono esercitare senza alcun problema anche la libera professione.

La stessa cosa vale per chi è assunto con contratto part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50% (massimo 18 ore di servizio).

Inoltre, è bene specificare che l’obbligo di esclusività non vale per il personale delle aziende a partecipazione pubblica. Queste aziende, infatti, sono a tutti gli effetti private, ma con lo Stato in qualità di socio.

Quali lavoratori pubblici possono aprire la partita iva?

Come già accennato, il lavoro dipendente nel settore pubblico e la partita iva possono coesistere in due situazioni. Il primo caso riguarda gli insegnanti. Questi lavoratori possono svolgere una libera professione regolamentata ed aprire una partita iva solo se tale professione è in armonia con le materie insegnate.

Ciò significa che un docente di diritto può svolgere l’attività di avvocato, mentre un insegnante di matematica non può lavorare anche come ingegnere, anche se possiede l’abilitazione.

Il secondo caso riguarda i dipendenti pubblici part-time. Questi lavoratori possono sempre aprire una partita iva, poiché l’orario parziale implica la non applicabilità dell’obbligo di esclusività menzionato in precedenza.

Ovviamente, se il contratto part-time viene trasformato a tempo pieno, il lavoratore è costretto a cessare l’attività e chiudere la partita iva.

I requisiti

Un dipendente pubblico può svolgere un’attività con partita iva rispettando delle regole fondamentali:

  • Evitare il conflitto di Interessi: È fondamentale assicurarsi che non vi sia un conflitto di interessi tra l’attività svolta come libero professionista ed il pubblico impiego. Alcune professioni o incarichi, infatti, potrebbero avere restrizioni o limitazioni in merito all’eventuale svolgimento di attività autonome.
  • Rispetto dell’orario di Lavoro: È necessario rispettare gli orari di servizio, ed assicurarsi che l’attività autonoma non interferisca con le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’impiego nel settore pubblico.
  • Autorizzazione del datore di lavoro: È obbligatorio comunicare all’ente per il quale prestano servizio la volontà di aprire la partita iva, al fine di ottenere un’autorizzazione allo svolgimento dell’attività economica. Ciò è necessario anche in caso di prestazioni occasionali.
  • Rispetto dei limiti Contrattuali: È importante verificare il contratto di lavoro pubblico per eventuali restrizioni o limitazioni riguardanti l’esercizio di attività con partita iva.

Quale regime per la partita iva con lavoro dipendente?

I dipendenti pubblici che hanno intenzione di aprire la partita iva possono applicare sia il regime forfettario che quello ordinario, a seconda di alcuni fattori.

Regime forfettario

Il regime forfettario ha diversi vantaggi. In primo luogo, permette di avere una tassazione con aliquota del 5% per i primi 5 anni (in seguito si applica quella ordinaria al 15%).

Inoltre, consente di essere esonerati dalla fatturazione elettronica, nonché dall’applicazione dell’iva e dell’Irap.

I requisiti per accedere al regime forfettario sono un volume massimo di fatturato di 85.000 euro annui rapportati ad anno; nessuna partecipazione in società di persone, di capitali o studi professionali; non aver percepito nell’anno precedente all’apertura della partita iva redditi da lavoro dipendente con Ral superiore ai 30.000 euro.

Regime ordinario

I requisiti relativi al regime forfettario (ed anche i vantaggi) non sussistono per il regime ordinario. In questo caso, la determinazione del reddito è data dalla differenza tra i ricavi imponibili ed i costi deducibili, ed è obbligatoria la tenuta dei registri iva.

Ovviamente la scelta dipende dalle esigenze del singolo lavoratore.

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