La Legge 104 del 1992, disciplina, in materia di disabilità, i diritti sociali ed economici dei soggetti portatori di handicap e dei familiari che li assistono.
Una Legge quadro volta a definire i criteri di assistenza, fissando il limite dei permessi retribuiti e delle agevolazioni fiscali, di cui tali soggetti risultano essere titolari.
Una Legge con un duplice scopo, da una parte quello economico comprendente i permessi retribuiti e le agevolazioni fiscali come detrazioni IRPEF ed IVA al 4%, dall’altra parte il fine sociale.
Scopo sociale della Legge è quello di favorire l’inserimento nella comunità di soggetti, che, in virtù di una determinata patologia o disabilità, abbiano maggiori difficoltà di interazione sociale.
- Cosa si intende per soggetto portatore di handicap
- Come si propone la domanda?
- Quali sono i soggetti beneficiari della Legge 104 del 1992
- Nuove regole per i lavoratori part-time
- Novità 2018: agevolazioni fiscali 1.900 euro per chi assiste un anziano
- Come e quando si rischia di essere sospesi dai benefici della Legge 104 del 1992
La Legge 104 del 1992 all’articolo 3 definisce come portatore di handicap, tutti i soggetti che “a causa di una minoranza psichica, fisica o sensoriale stabile o progressiva” possano incontrare difficoltà a relazionarsi ed integrarsi nella comunità, rimanendo esclusi dai rapporti sociali.
Il termine soggetto portatore di handicap, spesso e volentieri, è confuso con quello di soggetto invalido, in realtà siamo di fronte a due situazioni giuridiche e sociali diverse.
L’invalidità è una situazione giuridica e personale legata alla sfera lavorativa del soggetto, si tratta di una riduzione, e nei casi più gravi, totale inidoneità della capacità di svolgere una mansione lavorativa.
Il termine handicap attiene alle capacità sociali del soggetto, intese in termini di autonomia e di gestione personale dei rapporti, ovvero quanto la minoranza fisica, psichica del soggetto possa influire sul suo ruolo all’interno della comunità.
Il soggetto portatore di handicap può ottenere i benefici della 104 del 1992, pur non essendo affetto da un’invalidità inferiore al 100%.
La Legge 104 92′ distingue tra tre livelli di handicap:
- soggetto portatore di handicap “non grave”;
- soggetto portatore di handicap “grave”;
- soggetto portatore di handicap superiore ai “2/3”.
La procedura di proponibilità della domanda è semplice e non complessa.
Qui di seguito i principali passaggi:
- innanzitutto è necessario che il soggetto affetto da handicap si rechi dal proprio medico di base per ottenere una certificazione che attesti il livello e la tipologia del proprio handicap;
- ottenuta la certificazione è neccessario inviarla, entro il termine perentorio di 30 giorni all’INPS, l’invio avviene telematicamente, vi può procedere personalmente il soggetto titolare della domanda o su richiesta il CAF di propria fiducia.
L’invio personale della domanda richiede il possesso di un PIN individuale per l’accesso ai servizi web dell’INPS, erogato su richiesta online o presso gli sportelli INPS; - compilata la domanda, contestualmente o successivamente può essre scelta la data e l’orario dell’appuntamento della visita medica, necessari al fine di sottoporsi all’obbligatorio accertamento medico da parte della commissione medica ASL.
Nel caso si sia fissato appuntamento, ma vi si stata un contrattempo, il soggetto può fissare un altro appuntamento, dopo due appuntamenti mancati, tuttavia, la domanda decade; - inoltrata la domanda e passata la visita, viene redatto un verbale di accoglimento o rigetto della domanda;
- l’accoglimento può essere il frutto di una decisione unanime oppure senza unanimità.
In caso vi sia accoglimento senza unanimità, il Responsabile medico della commissione ASL può richiedere un’ulteriore accertamento medico, entro il termine perentorio di 20 giorni; - in caso di rigetto si potrà proporre ricorso.
I soggetti che possono avvalersi dei benefici economici e fiscali della Legge 104/92, tra cui i permessi retribuiti, contrariamente a quanto erroneamente si possa pensare, non sono solo i soggetti portatori di handicap, ma anche i familiari che li assistono.
Si distinguono le seguenti categorie:
- genitori biologici, adottivi e affidatari;
- parenti ed affini entro il secondo grado, e in subordine, in caso di mancanza di morte o inidoneità di questi ultimi, entro il terzo grado.
Chi è il caregiver familiare
Il caregiver familiare è colui che presta assistenza al soggetto portatore di handicap.
Viviamo in una società, dove avvalersi di un aiuto esterno è sempre più complicato ed oneroso, si è, pertanto, data la possibilità ai familiari di un soggetto disabile, di poter assolvere tale fuzione assistenziale, usufruendo di agevolazioni economiche e fiscali.
Il soggetto che voglia assumere la qualifica di caregiver familiare, sarà subordinato alla sussistenza di una serie di requisiti:
- convivenza, il caraviger deve convivere con il soggetto disabile;
- handicap grave riconosciuto, l’assistenza deve riguardare un soggetto disabile con una ridotta o, nei casi più gravi, assente autonomia sociale, certificata dall’INPS;
- ore, l’assistenza deve essere garantita per un numero complessivo di ore non inferiore alle 54.
Tipologia di lavoratori che possono accedere ai benefici della Legge 104 del 1992
Un aspetto peculiare della Legge 104 del 1992 riguarda le categorie contrattuali ammesse.
I soggetti disabili e i familiari che li assistono possono accedere alle agevolazioni fiscali ed economiche previste dalla Legge 104/92, purchè dipendenti pubblici o privati:
- subordinati;
- parasubordinati;
- part-time.
In merito ai lavoratori disabili part-time o ai familiari che assistono un soggetto affetto da handicap, la disciplina in tema di permessi retribuiti ha subito qualche variazione, in particolare, si è discusso del passaggio da un impiego full time ad un impiego part-time verticale.
Il lavoro part–time si distingue in:
- orizzontale, si tratta di un impiego di 4 ore al giorno;
- verticale, si tratta di un impiego full time, ma solo per alcuni giorni della settimana.
Ebbene, per quanto concerne la disciplina in materia di part-time orizzontale la regola base è pari al lavoro ordinario full-time, 3 giorni mensili di permesso retribuito, con una piccola differenza in relazione ai riposi giornalieri, che sono proporzionati alle ore effettuate.
Viceversa, per quanto concerne, il part-time verticale, sul punto è intervenuta una recente Cassazione con la “sentenza 22925 del 2017”.
La Suprema Corte è stata interrogata sugli effetti del passaggio da un lavoro full time ad un part-time verticale, in materia di permessi retribuiti.
Dopo un’attenta valutazione la Corte ha garantito la conservazione dei permessi retributivi a condizione che “il lavoro sia articolato sulla base di un orario settimanale, che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario” .
Lo scopo è garantistico, ovvero non causare un danno economico ed umano al soggetto portatore di handicap ed ai familiari che lo assistono.
I permessi retribuiti
La legge 104 prevede la possibilità per i lavoratori disabili e i loro familiari, pubblici o privati, subordinati e part-time di poter usufruire di permessi di lavoro retribuiti.
Nel caso dei soggetti portatori di handicap sono previsti:
- 3 giorni mensili retribuiti;
- 1/2 ore di riposo giornaliero.
I giorni possono essere frazionati in ore, si tratta di un mero calcolo matematico, imposto dall’INPS (messaggio 16866/07), si dividono le ore di lavoro con i giorni lavorati e si moltiplica per 3, il risultato dà le ore disponibili.
Nel caso dei familiari i permessi retribuiti sono subordinati all’età del soggetto portatore di handicap:
- il genitore con figlio biologico, adottivo o affidatario di età inferiore ai 3 anni, gode, secondo la Legge di 3 giorni mensili e di un un riposo giornaliero pari ad 1/2 ore, con possibilità di estendere il congedo parentale fino agli 8 anni.
In caso di ricovero in struttura ospedaliera, che richieda la presenza del genitore, il congedo parentale può essere esteso fino all’età di 11; - il genitore biologico, adottivo o affidatario di figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, gode, per Legge dei medesimi diritti dei genitori con minori di età inferiore ai 3 anni, con la sola differenza che non dsispone dei riposi giornalieri;
- il genitore biologico, adottivo o affidatario di figlio maggiorenne gode di 3 giorni mensili retribuiti, concessi dietro richiesta tempestiva, in virtù delle necessità organizzative aziendali.
Tutti i permessi retributivi sono calcolati, al pari delle ordinarie ore di lavoro, ai fini pensionistici, come contributo figurativi.
Congedo straordinario
Il congedo straordinario è riconosciuto, in aggiunta ai permessi retribuiti ordinari.
Il familiare convivente che assiste un portatore di handicap grave, può richiedere un permesso di due anni consecutivi dal lavoro, frazionabili anche in giornate di lavoro.
Tale congedo, essendo straordinario, può esssere richiesto una sola volta nell’arco dell’intera attività lavorativa, si tratta, infatti, di un’aspettativa retribuita.
Il congedo straordinario può essere richiesto dai seguenti soggetti conviventi, secondo il suddetto ordine, per cui in caso di impossibilità del soggetto che precede subentra in subordine il successivo in lista:
- “coniuge”, convivente, o unito civilmente;
- “genitore”biologico, adottivo o affidatario, a scelta tra il padre e la madre;
- “figlio”;
- “fratello o sorella” del soggetto portatore di handicap o del coniuge o convivente
- “parente o affine entro il terzo grado”
Tale periodo è computato ai fini pensionistici come contributo figurativo.
Il Nuovo Testo Unico ha introdotto nuove agevolazioni per chi assiste un familiare anziano che abbia un’età pari ad 80 anni o superiore.
Tale bonus di 1.900 euro viene erogato in due modi come:
- detrazione fiscale IRPEF del 19% sulle spese di assistenza, fino ad un valore annuo non superiore ai 10 mila euro;
- somma di denaro liquida, la somma viene erogata dall’INPS, per una durata non superiore ad un anno.
La detrazione fiscale riguarda i caregiver che abbiano un reddito annuo complessivo tra 0 e 25 mila euro annui.
Il bonus da 1.900 euro può essere erogato in contanti al caregiver, laddove, lo stesso dichiari un reddito pari a zero o che si trovi in uno stato di povertà tale da non poter usufruire di alcuna detrazione.
Requisiti burocratici per ottenere la detrazione o il versamento in contanti dei 1.900 euro sono:
- assistenza a familiare entro il terzo grado con un’età minima di 80 anni;
- la disponibilità da parte del caregiver dello stato di famiglia indicante lo stato di convivenza con il soggetto assistito;
- il modello Isee indicante il valore del proprio reddito personale.
Il caregiver che durante i giorni o le ore di permesso retribuite, non si occupi di assistere il soggetto disabile, svolgendo mansioni o attività estranee all’assistenza del soggetto portatore di handicap, può incorrere in una serie di sanzioni disciplinari:
- licenziamento in tronco per giusta causa;
- denuncia penale per comportamento fraudolento ai danni dello Stato;
- soppressione dei benefici ed agevolazioi fiscali della Legge 104 dell’anno 1992.
Sul punto una recente Cassazione dello scorso Dicembre 2017, ha, tuttavia, sancito una svolta, aprendo la via ad un atteggiamento più flessibile.
Secondo la Suprema Corte i permessi retribuiti devono servire anche a permettere al caregiver, di poter compiere atti di natura privata e personale, al fine di provvedere, anche ai propri bisogni personali, allo scopo di meglio assistere il soggetto disabile.
La Cassazione, parte dal principio, che anche se si volesse, sarebbe impossibile pensare ad un’assistenza no stop, peranto è necessario che il careviger sia presente nei momenti di reale bisogno del soggetto disabile, che possono prescindere, dalle ore legate ai permessi retribuiti.
Premesso ciò, naturalmente, vi sarà abuso, laddove il riposo giornaliero o i giorni di permesso vengano utilizzati per motivi effimeri come viaggi di piacere.