Nel momento in cui si va in tribunale per una causa (penale o civile, cambia poco) non si sa mai come le cose possano andare a finire e, soprattutto, quanto tempo potrà durare il processo.

Ma una cosa è certa: tutte le volte che i cittadini o, per loro, gli avvocati hanno a che fare con gli uffici giudiziari c’è una infinità di costi, tasse, imposte di bollo e marche che devono essere pagate per poter ottenere i servizi della giustizia.

Tra queste voci di spesa rientra anche la tassazione degli atti giudiziari, cioè le tasse che vengono richieste per l’emissione degli atti o dei provvedimenti che concludono una fase del giudizio o del procedimento.

Vediamo insieme quali sono gli atti soggetti a tassazione, chi è obbligato alla tassazione degli atti giudiziari e come si effettua il pagamento.

Indice

1. La tassazione degli atti giudiziari: emissione del provvedimento
2. Quali sono gli atti soggetti all’imposta di registro?
3. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate
4. Come avviene il pagamento delle tasse sugli atti giudiziari?
5. Come si genera il modello F23?
6. Chi sono i soggetti tenuti alla tassazione degli atti giudiziari?
7. Quali sono gli effetti della registrazione?

1. La tassazione degli atti giudiziari: emissione del provvedimento

atti giudiziari notifica
La tassazione degli atti giudiziari simbolicamente inserita in una busta

Gli atti giudiziari formati in tribunale in primo grado, corte d’appello e giudice di pace comportano, a fronte dell’emissione, il pagamento dell’imposta di registro.

Questo obbligo scatta nel momento in cui il provvedimento viene emesso: si deve trattare di un atto che conclude una determinata fase del giudizio, come ad esempio la sentenza che chiude il processo in primo grado o in grado d’appello, oppure il decreto ingiuntivo che viene emesso dal giudice in fase monitoria.

Dopo l’emissione del provvedimento e la sua comunicazione all’Agenzia delle Entrate, infatti, la legge richiede, per la registrazione dell’atto, l’assolvimento della tassazione degli atti giudiziari.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, può invitare un avviso di pagamento per il pagamento delle spese processuali a carico delle parti.

Ma come funzione nel dettaglio l’imposta di registro, quali sono i soggetti tenuti al pagamento e come effettuare il pagamento? Nei prossimi paragrafi affronteremo punto per punto tutti questi elementi.

2. Quali sono gli atti soggetti all’imposta di registro?

Registrazione atti giudiziari
Persona che calcola l’imposta di registro

Nel nostro sistema fiscale, lo Stato richiede il versamento di un tributo per il compimento di determinate attività.

Tra queste forme di tassazione ricade l’imposta di registro, che viene richiesta ai cittadini ogni qual volta si rende necessaria l’iscrizione di un atto in un pubblico registro.

In particolare, l’obbligo di assolvimento delle tasse per la registrazione degli atti riguarda un gran numero di atti diversi, tra cui, a titolo di esempio, i contratti di locazione, gli atti pubblici (come quelli costitutivi di una società o di una compravendita immobiliare).

L’imposta viene solitamente determinata in funzione del valore economico dell’operazione sottesa all’atto stesso: per lo stesso motivo, l’imposta di registro è alternativa all’IVA, per cui, salvo quanto previsto per particolari tipologie di atti, l’ammontare IVA di un determinato contratto non può essere scorporato ai fini del calcolo dell’imposta di registro.

Tra gli atti che sono sottoposti all’applicazione della tassazione per la registrazione ci sono anche gli atti giudiziari: si tratta, coma anticipato, di tutti gli atti conclusivi di una fase o grado del procedimento, per il giudizio civile, penale e amministrativo. In questi casi, l’imposta di registro, più che rappresentare un obbligo, è un onere delle parti, perché è soltanto dietro pagamento di quest’ultima che l’atto potrà essere registrato e quindi utilizzato per i suoi scopi, come vedremo meglio in prosieguo.

In particolare, sono soggetti a tassazione i seguenti atti giudiziari:

  • le sentenze civili, penali e amministrative, di primo grado, secondo grado e giudice di pace;
  • i provvedimenti monitori ed emergenziali, come i decreti ingiuntivi o le ordinanze cautelari;
  • i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che concernono l’assegnazione delle somme ai creditori;
  • i provvedimenti conclusivi delle procedure fallimentari;
  • gli atti relativi alla volontaria giurisdizione;
  • i verbali di conciliazione e gli altri atti che formano legalmente titolo esecutivo.

Rispetto a questi atti, la legge prevede una procedura articolata che può avere due esiti: il pagamento spontaneo da parte dei contribuenti tenuti alla tassazione degli atti giudizari, oppure l’emissione delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che abbia ricevuto l’apposita comunicazione dell’emissione del provvedimento.

Non sono soggetti all’imposta di registro i provvedimenti (sentenze, ordinanze e decreti) emessi dalla Suprema Corte di Cassazione, dal momento che per questi ultimi la tassazione è sostituita dal versamento del contributo integrativo, da pagare in radice al momento in cui viene presentato il ricorso contro una sentenza o altro provvedimento di grado inferiore.

3. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate

agenzia delle entrate
Una sede dell’Agenzia delle Entrate

Partendo da questa seconda ipotesi, l’Agenzia delle Entrate riceve una comunicazione da parte della cancelleria del giudice o del tribunale che ha emesso la sentenza o altro provvedimento soggetto all’imposta di registro, con la richiesta di registrazione entro dei termini ben precisi individuati dalla legge. In particolare:

  • deve essere presentata entro cinque giorni dall’emanazione la richiesta di registrazione dei provvedimenti conclusivi di cause civili, compresi i decreti ingiuntivi, e dei provvedimenti che condannano al risarcimento del danno nell’ambito del processo penale;
  • il termine sale a venti giorni per la richiesta di registrazione dei decreti di trasferimento emanati durante una procedura esecutiva, per gli atti in cui il cancelliere interviene come ufficiale che redige l’atto (ciò che accade in tutte le ipotesi di volontaria giurisdizione, come ad esempio il verbale di rinuncia all’eredità, il verbale di nomina del soggetto cui viene affidato il compito di redigere l’inventario e quello con cui viene disposta l’apposizione dei sigilli).

Nel momento in cui il Fisco ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per corredare la richiesta di registrazione, emette l’avviso di liquidazione, notificato agli interessati, con l’intimazione al pagamento entro 60 giorni dalla ricezione della cartella delle somme dovuto a titolo di imposta di registro.

pagamento atti giudiziari
Denaro necessario per pagamento atti giudiziari

In alternativa alla ricezione dell’avviso di pagamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, le parti tenute al pagamento dell’imposta di registro possono procedere spontaneamente a versare le somme dovute a titolo di imposta di registro, effettuando il calcolo necessario per determinarne l’ammontare, secondo le tabelle messe a disposizione sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, il debitore fiscale deve compilare il modulo F23 attraverso il sito dell’autorità fiscale, indicando gli estremi importanti del provvedimento; effettuare il pagamento con un mezzo a sua scelta; consegnare la ricevuta di pagamento unitamente al modulo e alla domanda di registrazione all’Agenzia delle Entrate, che provvede alla registrazione dell’atto ed alla sua restituzione alla cancelleria di competenza.

Se le parti non procedono al pagamento, sia autonomamente che dopo aver fatto inutilmente scadere il termine indicato dall’avviso di liquidazione, l’importo dovuto a titolo di tassazione degli atti giudiziari viene iscritto a ruolo da parte del Fisco, che notifica la relativa cartella all’interessato e procede, in caso di ulteriori ritardi, all’esecuzione forzata di quanto dovuto, con conseguente applicazione di interessi e sanzioni.

f23
Esempio di modello F23

Abbiamo detto che per procedere al pagamento delle imposte di registro è necessario, se non si attende la notifica dell’avviso di liquidazione, il cittadino è tenuto ad effettuare il pagamento mediante il modello F23.

Solitamente, però, è l’avvocato che si occupa di reperire quest’ultimo, effettuando anche la compilazione del modulo presente sul sito, prestando attenzione alle avvertenze del modello F23.

In ogni caso, i passaggi e i requisiti per generare il modello F23 per il pagamento delle imposte sugli atti giudiziari è il seguente:

  • in primo luogo, l’interessato deve entrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e aprire la pagina relativa al pagamento dell’imposta di registro;
  • per generare il modello, dovranno essere indicati alcuni dati: l’ufficio delle entrate competente ad effettuare la registrazione, l’anno di emissione del provvedimento, il numero identificativo e l’autorità/ufficio che lo ha emesso, la tipologia di provvedimento a scelta in un menù (dove è possibile trovare le seguenti cifre: DI – decreto ingiuntivo, FA – fallimento, SC – sentenza civile, CO – conciliazione, ecc.);
  • il sistema genera, attraverso l’indicazione delle anagrafiche del provvedimento, la somma dovuta a titolo di imposta di registro.

La prima bozza di modello F23 così generato deve essere integrato con altri dati, che individuano ulteriori caratteristiche necessarie per la validità del modello F23. In particolare, dovranno essere inseriti:

  • il codice dell’ufficio competente alla registrazione (lo sportello dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il debitore);
  • la causale;
  • il numero di ruolo generale dell’atto, contenente l’anno e il numero;
  • il codice tributo;
  • l’importo.

Una volta generato il modello F23, quest’ultimo può essere pagato in banca, alla posta o presso i concessionari della riscossione.

Alcuni portali di home banking, peraltro, mettono a disposizione anche la possibilità di pagare gli F23 in modalità virtuale.

I convenuti in giudizio sono obbligati a pagare solidalmente l’imposta di registro: ciò significa che se la parte perdente non dovesse provvedere al pagamento, sarà l’altra parte a dover pagare, salvo poi esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’altra parte.

6.

persone tassate
Persone sottoposte a tassazione di atti giudiziari

Secondo la legge, sono tenuti al pagamento dell’imposta di registro le parti che hanno preso posto all’interno del procedimento concluso con l’emanazione dell’atto giudiziario.

In particolare, sono tenute all’imposta di registro tutte le parti necessarie, quindi sia l’attore e il convenuto (nel processo civile), sia l’imputato o la parte civile (nel processo penale).

L’obbligo di pagare la tassazione sugli atti giudiziari è solidale: questo significa che, sebbene, come vedremo, l’obbligo spetti ad una soltanto delle parti, se questa non procede al pagamento dell’imposta di registro, sarà l’altra a dover pagare per poi chiedere il rimborso alla controparte.

Si diceva che, sebbene l’obbligo tributario sia solidale, nei rapporti tra le parti la distribuzione del debito nei confronti del Fisco segue il regime delle spese, per cui l’imposta di registro (alla fine) dovrà gravare sulla parte soccombente; viceversa, se c’è stata compensazione delle spese o se le parti si sono accordate con una transazione in modo diverso, allora l’obbligo grava in misura uguale tra tutte le parti coinvolte nel processo.

Questo significa che se la parte vincente si fa carico di pagare l’imposta di registro sulla sentenza che gli ha dato ragione (perché ha interesse a portarla ad esecuzione), non di meno potrà agire nei confronti della controparte perdente per poter ricevere indietro quanto versato a titolo tassazione sugli atti giudiziari.

tasse atti
Registrazione cartacea Atti Giudiziari

La tassazione degli atti giudiziari e, quindi, il corretto adempimento dell’obbligo di pagamento dell’imposta di registro è condizione per poter utilizzare materialmente il provvedimento.

Ciò significa che non solo l’assolvimento dell’imposta di registro è requisito per poter chiedere copie ed estratti in originale del provvedimento interessato, ma anche per poter utilizzare effettivamente il provvedimento: ad esempio, se una sentenza ha riconosciuto la spettanza di un immobile a Tizio, costui, per iscriverla nel registro immobiliare, dovrà prima versare l’imposta di registro.

Invece, non è richiesto il previo pagamento dell’imposta di registro per la richiesta d’ufficio dei provvedimenti che occorrono in un altro processo, oppure la richiesta di copie o originali di provvedimenti necessari per l’esecuzione forzata (il pignoramento delle somme di denaro riconosciute spettanti al creditore vittorioso in giudizio), e in generale quando il provvedimento serve per poter continuare il giudizio o passare alla fase successiva.

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