Trattamento di fine rapporto: cosa è e come viene tassato
Tutto quello che bisogna sapere sul TFR e sulla sua tassazione.

Cosa è il Trattamento di Fine Rapporto?

Il trattamento di fine rapporto o liquidazione, abbreviato con la sigla TFR, è una retribuzione aggiuntiva che viene maturata nel corso della carriera lavorativa da tutti i lavoratori facenti parte del settore privato e di quelli del settore pubblico che rientrano nella categorie del pubblico impiego contrattualizzato, assunti in data antecedente il 31 dicembre dell’anno 2000.

Questa retribuzione, che viene solitamente pagata nel momento in cui termina il rapporto di lavoro o in altri casi che sono disciplinati da leggi specifiche, ha delle caratteristiche peculiari per quanto riguarda sia la sua determinazione che le imposizioni fiscali nel momento dell’erogazione.

Come si matura il TFR?

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Il trattamento di fine rapporto viene maturato su base annua

Il trattamento di fine rapporto viene maturato e messo da parte su base annua. Nel caso di rapporto lavorativo della durata inferiore all’anno, esso viene maturato e messo da parte calcolando l’inizio e la fine del rapporto di lavoro stesso, e non più su base annua.

Tutti gli elementi che nel periodo durante il quale si svolge il rapporto lavorativo sono riconosciuti ed accreditati al lavoratore, vanno a stabilire l’ammontare della liquidazione.
Per dare un esempio di quali sono questi elementi possiamo indicare i più rappresentativi, specificando che ovviamente questa lista non è completa:

  • La retribuzione minima data dal contratto collettivo
  • Le ore di straordinario e quelle supplementari
  • I permessi, le ferie ed i giorni di festività
  • Eventuali provvigioni
  • Le maggiorazioni dovute ai turni
  • I vari scatti di anzianità
  • Tutti quelli elementi che vengono corrisposti al lavoratore non in maniera occasionale

Il TFR viene maturato dai lavoratori anche in base mensile. Questo avviene durante caratteristici periodi di assenza dal lavoro, come ad esempio per periodi di ferie e permessi, nel caso di situazione di cassa integrazione, nel caso di maternità sia essa obbligatoria che anticipata,durante i periodi di infortunio, per l’insorgere di malattie ed altri casi, nei quali si ha a vantaggio del dipendente la tutela del posto di lavoro.

Come si calcola il TFR?

Si dimostra possibile riuscire a calcolare il trattamento di fine rapporto che una volta venuto a terminare il rapporto lavorativo, un dipendenza si vedrà pagato sul proprio conto corrente. Questo può risultare molto utile per avere un’idea abbastanza precisa dei soldi disponibili una volta che il contratto di lavoro è scaduto, ed è bene farlo in maniera precisa.

Per poterlo fare è necessario eseguire dei calcoli. L’ammontare del TFR maturato in un anno è solitamente una cifra molto simile ad una mensilità lavorativa.

Si deve conoscere la retribuzione percepita in un anno comprensiva di tutte gli elementi utili al TFR (vanno calcolate anche le mensilità aggiuntive) e dividerla per 13,5. Una volta effettuata la divisione si deve sottrarre una trattenuta dello 0,5% che è la quota che è dovuta all’INPS.

La cifra così calcolata sarà il TFR lordo maturato in un anno. Dovrà quindi essere calcolata la tassazione su questo ammontare, che come previsto dalla legge viene effettuata applicando la progressività e quindi in maniera separata rispetto alla consueta imposizione fiscale.

Alla fine di ogni anno solare, ovvero il 31 dicembre si può prendere questa cifra e calcolarne la rivalutazione annua. Per fare questo vengono utilizzati due coefficienti. Il primo è una quota fissa che corrisponde all’1,5%, mentre il secondo è il 75% dell’aumento del costo dei prezzi al consumo. Questo indice viene effettuato dall’ISTAT.

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Il calcolo del TFR si può anche richiedere a un caf

Per fare un semplice esempio, se il TFR maturato corrisponde a 1000 euro, e l’indice calcolato dall’ISTAT è del 3%, allora il risultato finale sarà di 1037,5 euro.
Questo perché ai 1000 euro si dovranno aggiungere 15 euro, corrispondenti all’1,5% di coefficiente fisso, e il 2,25% corrispondenti al 75% dell’indice del 3% dell’ISTAT, ovvero altri 22,5 euro.

A questo punto si avrà il corretto ammontare del TFR messo da parte in un anno. Facendo la media con gli anni di lavoro effettuati e le frazioni di anno comparate con l’anzianità di servizio, si determina l’ammontare del TFR che è stato messo da parte dal lavoratore.

La normativa vigente riguardo la liquidazione specifica che per quanto concerne l’imponibile del TFR che si è venuto a maturare a partire dal 1° gennaio del 2001 non vanno in alcun modo calcolate le rivalutazioni annue, ma soltanto la quota capitale.

Le ritenute fiscali sono effettuate dai datori di lavoro quando il trattamento di fine rapporto viene liquidato al lavoratore. Per questa ragione il TFR che è stato maturato prima del 1° gennaio 2001 e quello che è stato maturato dopo vengono disciplinate in maniera diversa.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di calcolare ed effettuare la tassazione per tutte quelle cifre maturate fino al 31 dicembre del 2000, mentre per le cifre maturate in seguito a quella data il datore di lavoro effettuerà soltanto una ritenuta parziale, poiché andare a calcolare correttamente l’ammontare dell’imposta dovuta sarà compito dell’Amministrazione finanziaria.

Una volta arrivati a questo punto, deve essere definita l’aliquota media da applicare alla base imponibile totale della liquidazione.
Questo avviene poiché è l’Agenzia delle Entrate a liquidare nuovamente la somma, che sarà quella definitiva, e lo fa applicando quella che è l’aliquota media riguardante la tassazione dei 5 anni che hanno preceduto l’anno durante il quale si è ottenuto il diritto di ricevere il TFR.

Se si viene a verificare che l’importo dovuto risulti essere maggiore, il Fisco chiederà direttamente al contribuente di versare la differenza.
Sono state previste delle detrazioni differenti in quei casi di redditi di riferimento che non vadano a superare i 30 mila euro per prestazioni lavorative che abbiano avuto una durata minore di 2 anni.

Anticipo del TFR

In alcuni casi un lavoratore può fare richiesta al proprio datore di lavoro di ricevere un anticipo sul trattamento di fine rapporto. Questa richiesta può essere effettuata soltanto una volta durante il rapporto lavorativo, e può raggiungere un massimo del 70% del TFR maturato.

Per poter fare questa richiesta devono verificarsi dei casi in cui si verifichino delle necessità particolari come ad esempio:

  • Nel caso in cui si stia intraprendendo l’acquisto della prima casa di proprietà per se o per i figli
  • Nel caso in cui si debbano sostenere delle spese sanitarie dovute a terapie mediche
  • Nel caso di interventi di natura straordinaria

Ovviamente ci sono delle leggi che regolano in maniera precisa tutti questi specifici casi.

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La normativa per la richiesta del TFR anticipato dipende da casistica a casistica

Liquidazione mensile diretta del TFR (QUIR)

In seguito alla legge di stabilità del 2015 è stato deciso che a partire dal 1° Marzo 2015 fino al 30 Giugno 2018, tutti i lavoratori subordinati facenti parte del settore privato, ad esclusione di alcune categorie (i lavoratori facenti parte del settore agricolo e i domestici) possano fare richiesta al proprio datore di lavoro di ricevere in busta paga (quindi con scadenza mensile) la quota di TFR in corso di maturazione, in modo da poterla integrare alla retribuzione ordinaria. Una vera e propria liquidazione mensile del TFR.
Questa richiesta può essere presentata solo nel caso che il rapporto di lavoro si protragga da un tempo minimo di 6 mesi passati nella medesima azienda.

Il Quir, ovvero la quota integrativa della retribuzione, segue delle regole riguardanti la tassazione diverse rispetto al trattamento di fine rapporto che venga elargito quando viene a cessare il rapporto di lavoro o in quei casi durante i quali venga anticipato. Infatti il Quir segue una tassazione normale, ed ai fini della previdenza non è imponibile.

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