L’Ivie, nuova tassa sugli immobili all’estero

Ricorderemo il 2012 per l’introduzione dell’IMU e nell’anno nuovo, precisamente a luglio, oltre ad affrontare l’aumento di un punto dell’aliquota IVA (da 21% al 22%), ci accingeremo a fare la conoscenza di tre nuove tasse: la Tares (nuova tassa sui rifiuti), la Tobin tax (tassa sulle transazioni finanziarie) e l l’Ivie (imposta sugli immobili all’estero). In questa guida ci occuperemo principalmente di quest’ultima.

Ivie, come e quando viene applicata

Mentre per le prime due imposte avremo qualche mese per “digerirle”, l’Ivie, che è pari al 7,6 per mille del valore dell’immobile ubicato all’estero, da desumere dall’atto di acquisto, scatterà immediatamente. È consentita una riduzione dello 0,4% per gli immobili che rappresentano l’abitazione principale per chi lavora all’estero per conto dello Stato italiano o un suo Organo, nel periodo di svolgimento della attività lavorativa. Previste come per l’IMU, detrazioni di 200 e 50€, per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni residente nell’immobile. Se il calcolo risulta inferiore ai 200€, l’imposta non dovrà essere corrisposta.

La tassa, che colpisce tutti i cittadini italiani che abbiano anche altri diritti come l’usufrutto di abitazioni all’estero e i cittadini stranieri che lavorano in Italia e pagano le imposte, induce a non poche perplessità soprattutto per questi  ultimi. In molti atti d’acquisto o contratti può succedere che non sia indicato il valore effettivo dell’immobile e in alcuni luoghi il calcolo del valore di mercato risulta difficoltoso.
Gli stranieri, inoltre, pagano già una tassa per la casa nel loro paese d’origine quindi sorge un problema di duplice tassazione in due Stati diversi, basata su norme giuridiche differenti.
Si dovrà lavorare molto per chiarire parecchi punti, soprattutto per quelle case acquistate molti anni fa delle quali il valore di mercato è molto basso e indicato in valuta estera.

Ivie, una grave falla

La falla più importante e assurda nell’introduzione dell’Ivie, riguarda la sua applicazione. L’imposta grava solo sulle persone fisiche e non su quelle giuridiche. È ovvia la facilità dell’esclusione del prelievo fiscale, per quei soggetti che decidono di intestare i propri immobili ubicati all’estero a delle società.

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