L’ecotassa si paga anche sui veicoli esteri? O solo su quelli italiani? La questione, che per alcuni utenti è abbastanza aperta, in realtà ha una spiegazione certa e univoca: l’ecotassa sarà dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1, che risulta essere già immatricolato in un altro Stato.

Naturalmente, la principale obiezione che può essere mossa in questo senso è che in realtà la norma non dice nulla in tal proposito, e si presume che il periodo dell’immatricolazione in Italia sia sempre quello che va dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Tuttavia, in tale ipotesi, si noti che non si parla di «acquisto» (ovvero, della stipula del contratto), bensì di “immatricolazione” di veicoli che risultano avere un targa già in un altro Stato. Dunque, non sembrano esserci più problemi interpretativi.

In altri termini, si dovrà pagare l’ecotassa anche per tutti i veicoli con contratto di acquisto all’estero già stipulato al 28 febbraio 2019, ma immatricolati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Si noti che anche in questa ipotesi la norma non sembra porre come condizione per la tassazione del veicolo il fatto che lo stesso sia «nuovo di fabbrica». Ne deriva che per poter andare incontro a tale tassa sarà sufficiente importare il veicolo dall’estero dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2021.

Non sfugge tuttavia – come giustamente ricordava il quotidiano Il Sole 24 Ore in un suo approfondimento – che il fatto che non si parli di “acquisto” di veicoli “nuovi di fabbrica”, comporta che potranno essere tassati anche i semplici passaggi dalla targa estera a quella italiana di veicoli di proprietà dello stesso soggetto, senza nessun acquisto vero e proprio.

L’operazione di “nazionalizzazione” del proprio veicolo è tipica da parte degli italiani che hanno vissuto all’estero, e che ora hanno interesse a rimpatriare, o ancora di persone che circolavano in Italia con targa estera e che ora devono mettersi in regola per la stretta del decreto sicurezza.

Esenzioni

Ricordiamo infine che ci sono alcune esenzioni per l’ecotassa. In particolare, l’ecotassa non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.

Rientrano, a titolo di esempio, in tale elenco, i camper, i veicoli blindati, le ambulanze, le autofunebri, i veicoli con accesso per sedie a rotelle, i caravan, le gru mobili, il rimorchio per trasporto eccezionale e così via.

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