Il CCNL sul commercio è un tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro che riguarda i dipendenti di questo particolare settore. Coloro che sono impiegati in aziende di servizi, di commercio o del terziario, devono essere registrati attraverso questo tipo di contratto. il CCNL Commercio è stato siglato tra i rappresentanti delle categorie dei dipendenti e dei datori di lavoro del settore commerciale.
Si tratta di un tipo di contratto molto diffuso ed altrettanto importante, dove è lo Stato a fare da intermediario tra le singole parti.
Il contratto collettivo nazionale del lavoro che riguarda il settore del commercio si occupa degli aspetti di ogni parte in causa. Tale documento non solo determina qual è il livello di inquadramento da un punto di vista retributivo, ma disciplina anche tutte le situazioni inerenti al periodo di prova, al periodo di dimissioni, di licenziamento, a quelli che sono i giorni di permessi, le malattie concesse e ferie maturate.
È un documento molto importante che è nato da una sintesi tra varie anime che vivono questo settore giorno dopo giorno e ne conoscono esigenze, bisogni e criticità.
- Quali sono i destinatari del contratto collettivo nazionale del Commercio
- I livelli di inquadramento del contratto collettivo nazionale del lavoro nel settore commercio
- I lavoratori di alto livello nel contratto nazionale di lavoro del settore commercio
- La retribuzione del CCNL Commercio
- Le modalità di impiego per il contratto collettivo nazionale del lavoro nel commercio
- Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei tirocinanti e nell’apprendistato
- Dimissioni e licenziamenti nel CCNL Commercio
- Ferie, permessi e malattia nel contratto collettivo nazionale del lavoro nel settore commercio
- I supporti integrativi per il CCNL Commercio
Quali sono i destinatari del contratto collettivo nazionale del Commercio
Sono tre i settori di riferimento del contratto collettivo nazionale dell’ambito del commercio. In particolare si tratta di:
- attività di vendita;
- attività di ricerca;
- attività di servizi.
Queste tre grandi categorie raccolgono in realtà tutti quelli che sono i vari aspetti dei settori commerciali delle aziende presenti in ogni città d’Italia. Nelle attività di vendita, ad esempio, rientrano strutture di commercio all’ingrosso e al dettaglio sia alimentare che non, negozi di articoli casalinghi, di tessuti, negozi per la vendita all’asta, gioiellerie, oreficerie, commercianti di carta, commercianti di ferro, acciaio e materiali ferrosi, librai, commercianti di prodotti per l’agricoltura, aziende distributrici di vari generi chimici, prodotti da giardino eccetera.
Nelle attività di ricerca si trovano invece consulenti, agenzie pubblicitarie, agenzie di informazione, di design, di grafica, di relazioni pubbliche, di direzione, di organismi di controllo aziendale.
Nelle attività di servizi rientrano compagnie di importazione, fornitori di enti pubblici, mediatori privati o pubblici, imprese portuali, imprese di recupero crediti, aziende di telemarketing, aziende di televendite, servizi alle imprese, parcheggi, intermediazione immobiliare e non solo.
Insomma, sono tantissime le categorie di riferimento ed è possibile avere un elenco dettagliato di tutte quelle che rientrano in questo ambito, riferendosi alla Camera di Commercio di riferimento. Per cercare di avere un’idea chiara su questo tipo di contratto è opportuno anche cercare di capire quali sono le mansioni che disciplina.
I livelli di inquadramento del contratto collettivo nazionale del lavoro nel settore commercio
Nel settore commercio esistono vari livelli e mansioni che possono essere indicati. È possibile disciplinare, attraverso questa tipologia di contratto, i lavoratori che devono svolgere determinati impieghi suddividendo la loro attività in più livelli.
In particolare si tratta di 7 livelli che sono organizzati in base alla professionalità e il tipo di impiego del dipendente contrattualizzato:
- I lavoratori del settimo livello, ad esempio, sono coloro che svolgono dei lavori di pulizia o quelli che rientrano in questo tipo di attività, i quali utilizzano macchinari per le pulizie, i garzoni e i tuttofare.
- Rientrano invece nella categoria del sesto livello tutti quei lavoratori che hanno delle conoscenze pratiche più semplici come, ad esempio, un portiere, un custode, il guardiano e il pompista. In questo tipo di attività rientrano anche altre qualifiche che svolgono gli stessi tipi di compiti.
- Nel quinto livello, invece, ritroviamo i lavoratori che hanno delle conoscenze pratiche un po’ più tecniche ed impegnate, come gli operai, i commessi banconisti e tutte le qualifiche che rientrano in questo tipo di attività.
- Nel quarto livello ci sono quei lavoratori che hanno dei compiti tecnico-pratici un po’ più elevati nel settore della vendita. Ecco che vi ritroviamo banconieri, aiuto vetrinisti, organizzatori di reparto, operai specializzati, dattilografi, cassieri o contabili, ma anche gli impiegati di tipo amministrativo.
I lavoratori di alto livello nel contratto nazionale di lavoro del settore commercio
Tra i lavoratori di livello più elevato ci sono quelli che rientrano nei primi tre ambiti del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio:
- Nel terzo livello, ad esempio, si trovano quei dipendenti che hanno conoscenze tecniche particolari e hanno anche acquisito nel corso degli anni una valida esperienza. Quindi ci saranno operai specializzati, macellai specializzati, ottici con mezzi specializzati in vari settori e addetti alle vendite. Anche i magazzinieri che hanno una valida esperienza possono rientrare in questa categoria.
- Invece, al secondo livello ci sono i lavoratori che gestiscono dei reparti come nel caso del cassiere capo, del capo reparto, del responsabile o del contabile.
- Infine, nel primo livello ci sono quei professionisti che hanno un’alta competenza nella loro disciplina e quindi vi ritroviamo, ad esempio, dei gestori, dei capo area, impiegati responsabili delle aree commerciali e amministrative. Ci sono anche coloro che si occupano di vari tipi di analisi per gli ambiti di appartenenza: ad esempio, gli esperti del settore alimentare, di quello chimico, fisico o anche farmaceutico.
La retribuzione del CCNL Commercio
Il CCNL Commercio ha delle differenze retributive che cambiano in base a quello che è il livello di inquadramento e il settore di riferimento. In linea generale, si parte da una base di 1200 euro circa per un contratto a tempo indeterminato di settimo livello full time, fino ad arrivare ad un massimo della categoria che supera i 2 mila euro per gli impiegati di primo livello. Dal 2016 ad oggi c’è stato un aumento esponenziale di questo tipo di contratto che ha usato più fondi arrivati da parte del governo. Il governo, infatti, ha deciso di investire in questo tipo di attività e in questi contratti che sono molto diffusi.
Le modalità di impiego per il contratto collettivo nazionale del lavoro nel commercio
Il Contratto Collettivo Nazionale Commercio prevede un periodo di prova per coloro che vengono assunti. Questo periodo di prova è obbligatorio per riuscire a capire se il lavoratore potrà integrarsi con quelli che sono i meccanismi del lavoro oppure no. Il periodo di prova nel settore del commercio viene anche definito apprendistato ed è una fase del contratto a tempo indeterminato.
Questo periodo di prova prevede la formazione in modo tale da riuscire ad inserire i giovani (ma non solo) nell’attività definita. Il datore di lavoro deve pagare un apprendista e allo stesso modo deve anche garantire la formazione necessaria per garantire una crescita interna all’azienda.
È possibile distinguere diverse tipologie di contratto di apprendistato:
- il contratto di apprendistato per i giovani tra i 18 e i 29 anni che devono conoscere e imparare un mestiere;
- il contratto di apprendistato per coloro che hanno già una qualifica professionale e hanno bisogno di un certificato che specializza in un determinato ambito;
- il contratto di apprendistato per la ricerca e per l’alta formazione in modo tale da ottenere la specializzazione nel proprio settore di competenza.
I contratti di apprendistato sono una prima parte di un contratto a tempo indeterminato che vi permetterà una crescita attraverso l’applicazione di un piano formativo individuale che viene effettuato dal datore di lavoro, con lo scopo di fare acquisire delle certificazioni e quindi rendere il dipendente molto più edotto rispetto alla sua attività.
Le condizioni del contratto vengono definite in base a quella che è la normativa vigente. Oltre al periodo di prova, sono previste anche altre fasi intermedie in un contratto, come il tirocinio. Il tirocinio, in realtà, è una forma di inserimento in un’impresa commerciale soltanto in forma temporanea. È un modo per cercare di alternare lavoro e studio facendo conoscere a coloro che stanno eseguendo un percorso di studi, un determinato ambito lavorativo. È chiaro che anche il tirocinio, come l’apprendistato, può essere una fase preparatoria all’assunzione.
Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei tirocinanti e nell’apprendistato
Il datore di lavoro deve comunque assicurare per gli infortuni sul lavoro i tirocinanti, così come i dipendenti nella fase di apprendistato. È possibile svolgere il tirocinio in un contratto collettivo nazionale del lavoro del commercio grazie alla convenzione della fondazione consulenti per il lavoro oppure attraverso l’ente bilaterale confederale che garantisce tirocini da 6, 12 o 24 mesi a seconda della tipologia di inserimento.
Infatti i tirocini formativi durano sei mesi, mentre quelli di inserimento o reinserimento, oppure in favore di soggetti svantaggiati, durano 12 mesi. Sono anche previsti tirocini da due anni per i soggetti diversamente abili. Il rimborso spese per i tirocinanti è di 400 euro a meno che non ci siano diversi accordi tra le parti.
Dimissioni e licenziamenti nel CCNL Commercio
Il CCNL Commercio prevede che il lavoratore può dimettersi purché dia un preavviso differente a seconda di quello che accade. In caso di dimissioni per problemi di natura oggettiva, ovvero per un inadempimento fatto dall’azienda, ad esempio, per la retribuzione, allora il lavoratore non ha obbligo di presentare preavviso.
Se si dimette per una giusta causa non dovrà per forza presentare l’avviso, soprattutto se ha avuto dei problemi con l’azienda, ad esempio per mobbing o per mancanza versamento di contributi previdenziali. Ma ciò vale anche per altri inadempimenti.
In caso invece di dimissioni volontarie, il lavoratore deve dare un periodo di preavviso che non può coincidere con quello di ferie né con quello di congedo di tipo matrimoniale. Quindi il periodo viene stabilito all’interno del singolo contratto e il lavoratore che non lo ha dato dovrà pagare un’indennità pari alla sua retribuzione mensile al datore di lavoro.
Ferie, permessi e malattia nel contratto collettivo nazionale del lavoro nel settore commercio
Il Contratti Collettivi Nazionali Commercio prevede la possibilità di ottenere dei giorni di malattia. La malattia deve essere sempre comunicata nelle prime quattro ore dall’inizio dell’assenza altrimenti si parlerà di un’assenza ingiustificata. Il lavoratore che non è in prova può mantenere il suo posto fino a 90 giorni di malattia mentre invece, coloro che hanno due anni di anzianità, possono mantenere il posto per circa un anno mentre, in caso di malattia continuativa, i termini sono molto più flessibili. Se il lavoratore non verrà licenziato oltre il quarantacinquesimo oppure il novantesimo giorno di malattia, allora ci sarà un’aspettativa non retribuita.
È previsto, però, un indennizzo INPS e l’integrazione aziendale. Nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio sono anche previsti i diritti garantiti ai lavoratori che, ad esempio, possono prendere due giorni lavorativi di permesso pur rispettando il preavviso, nei casi specifici di matrimonio, di nascita o adozione di un figlio. Lo stesso vale per i lavoratori studenti che devono svolgere degli esami o la tesi.
Le ferie invece sono un totale di 4 settimane e si maturano dopo i primi 15 giorni lavorativi. Il lavoratore dovrà avere in tempi utili l’organizzazione delle sue ferie annuali e non potrà rinunciarvi.
I supporti integrativi per il CCNL Commercio
Il Contratti Collettivi Nazionali Commercio negli ultimi tempi è stato anche arricchito dalla possibilità di poter aggiungere alla retribuzione, l’assistenza sanitaria di tipo integrativo. Questa assistenza viene garantita ad esempio da fondi extra come il “fondo est“. Questo Ente garantisce dei fondi in più a partire dal 2005 a coloro che rientrano in questo tipo di contratto e che potrebbero avere dei problemi nel supporto per l’assistenza di tipo sanitario.