La legge permette di cambiare il nome all’anagrafe solo in particolari situazioni, proprio come è possibile fare con il cognome. La rettifica non può essere motivata da una preferenza personale, ma deve rispettare dei motivi validi in base a dei criteri normativi.

La modifica del nome può essere richiesta per tutelare i propri diritti, tra cui quello di privacy, onore, reputazione e identità personale. Proprio perché accompagna le persone in modo permanente, non deve ledere le libertà e la dignità, pertanto, ci sono alcuni limiti nella scelta del nome e nella possibilità di modificarlo successivamente.

Quando è possibile cambiare nome all’anagrafe

Come anticipato, la legge stabilisce quando è possibile cambiare il nome, un’ipotesi eccezionale, concessa solo per tutelare gli interessi dell’individuo, nello specifico:

  • Quando il nome è ridicolo o vergognoso;
  • Quando rivela l’origine naturale.

Oltre questi due casi, la legge consente la modifica del nome, con una sostituzione o un’aggiunta di un secondo nome, per motivi soggettivi che devono essere meritevoli di tutela in base ai criteri di diritto e non contrastare con l’interesse pubblico. Inoltre, possono cambiare il nome le persone che si sono sottoposte a un intervento per la transizione, previa sentenza per il cambiamento del sesso.

Ci sono stati dei tribunali che hanno acconsentito alla modifica anche senza questi requisiti, ad esempio, per tutelare il diritto d’identità o perché il nome era motivo di imbarazzo e derisione.

Come cambiare il nome all’anagrafe

Per ottenere il cambio del nome in anagrafe bisogna inviare un’istanza al Prefetto di competenza nella provincia di residenza o alla circoscrizione in cui è collocato l’ufficio di Stato Civile con l’atto di nascita.

Di solito, sono gli uffici stessi ad allegare la modulistica necessaria sul sito web, ma l’importante è anche la domanda contenga:

  • Le motivazioni che portano al cambio del nome spiegate nel dettaglio;
  • La modifica che si vuole apportare al nome o il nuovo nome scelto.

Bisogna poi allegare una marca da bollo da 16 euro e i seguenti documenti:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione con luogo, data di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza;
  • Documento a sostegno delle motivazioni ( se presente);
  • Fotocopia della carta d’identità;
  • Copia integrale dell’atto di nascita;
  • Dichiarazione di assenso ad eventuali cointeressati allegando i documenti di riconoscimento ( genitori per figlio minorenne).

Quanto tempo è necessario per cambiare il nome?

Dopo aver presentato l’istanza all’ufficio o tramite posta ordinaria, il Prefetto valuta la documentazione e le motivazioni alla base della richiesta e decide se rifiutare il cambio nome o autorizzarlo.

In caso di esito positivo, il Prefetto autorizza la rettifica tramite un decreto che viene pubblicato nel Comune di nascita e di residenza del richiedente per 30 giorni. Questo tempo viene concesso per permettere ad eventuali persone interessare di opporsi in Prefettura, ma anche questa azione deve essere motivata e valutata del Prefetto.

Se tutto procede bene, il cambio del nome può essere inserito nell’atto di nascita, di matrimonio e negli attivi di nascita degli individui a cui ha trasmesso il proprio cognome.

I riferimenti normativi:

D.P.R. n. 396/2000 artt. da 89 a 94

Legge 11 gennaio 2018, n. 4

Previous

Cos’è e a cosa serve il codice tributo 3857

Next

This is the most recent story.

Lascia un commento

Check Also