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    Codice tributo 2002: come compilare l’F24 per l’acconto IRES

    28/07/2026 7 Mins Read

    Il codice tributo 2002 identifica il versamento della seconda rata o dell’unica soluzione dell’acconto IRES (Imposta sul Reddito delle Società). Utilizzato dalle società di capitali e dagli enti soggetti a tassazione societaria, questo codice deve essere inserito nel Modello F24 entro i termini stabiliti dal calendario fiscale nazionale. Una corretta gestione del versamento evita sanzioni e contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito vengono analizzati i soggetti tenuti al pagamento, le modalità operative di compilazione dell’F24 e le procedure di ravvedimento in caso di ritardo.

    Indice

    Toggle
    • A cosa corrisponde il codice tributo 2002 e chi deve utilizzarlo?
    • Scadenze e termini per il versamento dell’acconto IRES
    • Guida alla compilazione della Sezione Erario nel Modello F24
    • Differenza tra codice tributo 2001, 2002 e 2003
    • Ravvedimento operoso per il codice tributo 2002: sanzioni e omissioni
    • Compensazione dell’IRES con crediti fiscali residui
      • Articoli correlati:

    A cosa corrisponde il codice tributo 2002 e chi deve utilizzarlo?

    L’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) è un’imposta proporzionale e personale che grava sul reddito complessivo netto prodotto dalle società e dagli enti commerciali e non commerciali. Nel sistema tributario italiano, la riscossione avviene tramite il meccanismo dell’autoliquidazione, suddiviso tra un acconto (versato in una o due rate nel corso dell’esercizio) e un saldo finale da conguagliare l’anno successivo. Il codice tributo 2002 viene impiegato specificamente per il pagamento del secondo acconto o per il versamento dell’acconto in un’unica soluzione, nel caso in cui l’importo dovuto non superi le soglie previste per il frazionamento.

    I soggetti passivi tenuti all’utilizzo di questo codice comprendono un’ampia platea di entità giuridiche:

    • Società di capitali: Società per Azioni (S.p.A.), Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.A.) residenti nel territorio dello Stato.

    • Enti cooperativi e di mutua assicurazione: Società cooperative ed enti assimilati residenti in Italia.

    • Enti commerciali pubblici e privati: Enti diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

    • Società ed enti non residenti: Società e organizzazioni di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, per i soli redditi prodotti nel territorio italiano.

    Rimangono escluse dal raggio d’azione del codice 2002 le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e le imprese individuali. Per queste tipologie d’impresa, la tassazione dei redditi avviene in capo ai soci o al titolare tramite l’IRPEF, utilizzando una differente codifica tributaria per il versamento dei relativi acconti.

    4 verifiche prima di inviare l’F24 con codice 2002
    • Verifica la correttezza del codice tributo: accertarsi di aver selezionato il codice 2002 per il secondo acconto e non il 2001 o il 2003.
    • Controllo dell’anno d’imposta: verificare che l’anno di riferimento corrisponda al periodo d’imposta per cui si sta calcolando l’acconto.
    • Assenza di rateizzazione: assicurarsi che nel campo “rateazione” non siano indicati codici di rateizzazione frazionata.
    • Inoltro su canale telematico: effettuare l’invio tramite Entratel/Fisconline o Home Banking obbligatoriamente per titolari di partita IVA.

    Scadenze e termini per il versamento dell’acconto IRES

    I termini di versamento del secondo acconto IRES tramite il codice 2002 sono strettamente legati alla chiusura dell’esercizio sociale dell’entità fiscale. Per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la scadenza ordinaria è fissata al 30 novembre di ciascun anno. Qualora la scadenza coincida con un sabato o un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

    Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare (cosiddetti “soggetti a cavallo d’anno”), il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del medesimo periodo d’imposta. Ad esempio, una società con esercizio sociale dal 1° luglio al 30 giugno sarà tenuta al pagamento della seconda rata di acconto entro il 31 maggio.

    A differenza del primo acconto IRES, per il quale la normativa consente il differimento del pagamento di 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, il termine per il secondo acconto non prevede la facoltà di differimento con maggiorazione. L’intero importo calcolato tramite il metodo storico o il metodo previsionale deve essere versato in un’unica soluzione entro la data di scadenza prevista.

    Guida alla compilazione della Sezione Erario nel Modello F24

    La presentazione del Modello F24 per il pagamento dell’acconto IRES deve avvenire esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) oppure tramite i servizi di home banking degli intermediari finanziari abilitati, obbligatoriamente per tutti i titolari di partita IVA.

    Di seguito si riporta la struttura di compilazione all’interno della Sezione Erario del Modello F24:

    Campo del Modello F24 Dettaglio da inserire Note operative
    Codice Tributo 2002 Identifica la seconda rata o unica soluzione acconto IRES
    Rateazione / Regione / Prov. / Mese rif. 0101 oppure Lasciare vuoto L’acconto in seconda rata non è rateizzabile
    Anno di riferimento AAAA Inserire l’anno d’imposta a cui si riferisce l’acconto (es. 2026)
    Importi a debito versati Importo in € Inserire la cifra dovuta a titolo di acconto
    Importi a credito compensati Importo in € Eventuale credito utilizzato a scomputo totale o parziale
    SEZIONE ERARIO (IMPOSTE DIRETTE - IVA - RITENUTE ALLA FONTE - ALTRI TRIBUTI E ENTRATE)
    Codice Tributo: 2002
    Rateazione: [vuoto o 0101]
    Anno di riferimento: 2026
    Importi a debito versati: 15.000,00
    Importi a credito compensati: [eventuale]
    

    L’indicazione corretta dell’anno di riferimento risulta decisiva per evitare l’attribuzione dell’importo a una gestione fiscale errata. Nel caso in cui il versamento avvenga nel mese di novembre 2026, l’anno da indicare sarà il 2026, ovvero il periodo d’imposta per il quale si sta anticipando la liquidazione del debito tributario.

    Differenza tra codice tributo 2001, 2002 e 2003

    Il ciclo di liquidazione e versamento dell’Imposta sul Reddito delle Società prevede l’utilizzo differenziato di specifiche codifiche d’imposta. Comprendere la distinzione tra i codici evita l’insorgere di anomalie nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria che potrebbero generare avvisi di bonaria bonifica o cartelle di pagamento impreviste.

    I tre codici fondamentali gestiti tramite il Modello F24 sono così suddivisi:

    • Codice tributo 2001: identifica il versamento della prima rata dell’acconto IRES. La scadenza coincide solitamente con quella del saldo dell’anno precedente (30 giugno o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%).

    • Codice tributo 2002: corrisponde al versamento della seconda rata o del pagamento in unica soluzione dell’acconto IRES, da saldare entro il 30 novembre.

    • Codice tributo 2003: rappresenta la quota a saldo dell’IRES scaturita dalla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi SC) dell’anno di riferimento.

    Mentre la prima rata (codice 2001) e il saldo (codice 2003) possono essere frazionati in rate mensili a scelta del contribuente, la normativa fiscale vieta la rateizzazione per la seconda rata dell’acconto (codice 2002), che deve pertanto essere liquidata in una sola soluzione.

    Ravvedimento operoso per il codice tributo 2002: sanzioni e omissioni

    Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della seconda rata di acconto IRES entro i termini ordinari configura una violazione tributaria. Il contribuente può tuttavia regolarizzare autonomamente la propria posizione fiscale ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, riducendo in misura significativa le sanzioni amministrative.

    Per perfezionare il ravvedimento è necessario versare contemporaneamente tre componenti mediante l’F24:

    1. Quota capitale dell’imposta omessa: inserendo il codice tributo originario 2002 e l’importo non versato.

    2. Sanzione ridotta: utilizzando il codice tributo 8918 (Sanzione pecuniaria IRES). La percentuale sanzionatoria varia in funzione dei giorni di ritardo intercorsi tra la scadenza e la data di effettivo pagamento.

    3. Interessi moratori: utilizzando il codice tributo 1990 (Interessi pagamento IRES), calcolati al tasso legale pro-rata temporis per ogni giorno di ritardo.

    L’applicazione tempestiva del ravvedimento, specialmente se eseguita entro i primi 14 o 30 giorni dalla scadenza naturale, abbatte in misura sostanziale il carico sanzionatorio rispetto alla sanzione ordinaria del 30% applicata in sede di accertamento d’ufficio da parte dell’amministrazione finanziaria.

    Compensazione dell’IRES con crediti fiscali residui

    Il pagamento dovuto a titolo di acconto IRES tramite il codice tributo 2002 può essere assolto, in tutto o in parte, compensando crediti d’imposta vantati dalla società verso l’Erario o altri enti previdenziali (compensazione orizzontale o F24 “a saldo zero”).

    L’utilizzo di crediti di natura erariale (come crediti IVA o crediti derivanti dalle imposte sui redditi di esercizi precedenti) per importi superiori alla soglia annuale di 5.000 euro richiede l’impreventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito scaturisce, unitamente all’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

    Qualora l’importo dei crediti coincida esattamente con il debito calcolato per il codice 2002, il Modello F24 deve essere presentato con saldo finale pari a zero. In ogni caso, la trasmissione del modello F24 recante compensazioni deve avvenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal saldo finale risultante.

    FAQ – Domande frequenti
    È possibile rateizzare il codice tributo 2002 nel Modello F24?

    No, la normativa fiscale vigente stabilisce che la seconda rata o l’unica soluzione dell’acconto IRES debba essere versata interamente entro il 30 novembre, senza alcuna possibilità di frazionamento in rate mensili.

    Cosa succede se si indica un anno di riferimento errato per il codice 2002?

    L’indicazione di un anno errato comporta l’attribuzione del versamento a un periodo d’imposta differente. Per sanare l’errore è necessario inviare un’istanza di civetta o correzione delega tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Quali soggetti non devono utilizzare il codice tributo 2002?

    Le ditte individuali, i liberi professionisti e le società di persone (S.n.c., S.a.s.) non utilizzano il codice 2002 poiché non sono soggette all’IRES ma all’IRPEF, i cui acconti seguono una differente codifica numerica.

    Qual è il codice tributo da usare per le sanzioni da ravvedimento su codice 2002?

    Il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione ridotta legata all’IRES in caso di ravvedimento operoso è l’8918, mentre per gli interessi va utilizzato il codice 1990.

    Come si calcola l’importo da versare con il codice 2002?

    L’acconto complessivo IRES equivale di norma al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (metodo storico). Il codice 2002 corrisponde al 60% dell’acconto totale se versato in due rate, o al 100% se corrisposto in soluzione unica.

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