Il ravvedimento operoso è stato introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n.472, ed offre, al contribuente, la possibilità di regolarizzare eventuali violazioni e omissioni di pagamento dei tributi, prima che vengano rilevati o anche in corso di accertamento.
La regolarizzazione avviene spontaneamente versando il dovuto a cui si aggiungono delle sanzioni ridotte, il cui importo dipende dalla tempestività con la quale si è provveduto ad effettuare il ravvedimento operoso, e al tipo di violazione commessa.
Come funziona il ravvedimento operoso
Il contribuente può decidere di versare i tributi non pagati in ritardo, in qualunque momento, anche dopo l’inizio dei controlli da parte degli enti verificatori, purché non abbia ricevuto:
- Avviso bonario;
- Notifica di un avviso di accertamento/di liquidazione o erogazione di sanzioni;
- Notifica di avviso recupero credito d’imposta.
In alte parole, se il tributo è gestito dall’Agenzia delle Entrate (Imposte sui redditi, IRAP, ecc.) o si tratta di tributi doganali o accise, il ravvedimento operoso non può essere effettuato non a causa del controllo fiscale, ma dall’avviso bonario emesso successivamente alla liquidazione automatica o controllo formale sulla dichiarazione o in seguito un atto impositivo (accertamento, liquidazione, recupero credito d’imposta, avviso di pagamento, cartella di pagamento, contestazione della sanzione).
Mentre, per i tributi dovuti ad altri enti come Comuni e Camera di Commercio, il ravvedimento non è attuabile in caso di controllo fiscale.
Sanzioni ravvedimento operoso fino al 31.08.2024
Di seguito vediamo quali sono i tipi di ravvedimento, le tempistiche, le sanzioni applicabili e gli interessi legali al tasso del 5% valido dal 01/01/2023.
- Ravvedimento Sprint: entro il 14° giorno dalla scadenza del versamento, applicando una sanzione dello 0,1% giornaliero fino a un massimo di 1,4%, più l’interesse al tasso legale del 5%.
- Ravvedimento breve: versamenti effettuati oltre il 14° giorno ma entro il 30°, la sanzione è dell’1,5% (1/10 del 15%), a cui si aggiunge l’interesse al tasso legale del 5%.
- Ravvedimento intermedio: versamenti eseguiti dopo il 30° giorno ma entro il 90° con la sanzione dell’1,67% (1/9 del 15%) più il tasso di interesse del 5%;
- Ravvedimento lungo: per i versamenti effettuati entro un anno o, se prevista la dichiarazione, entro il termine di presentazione relativo all’anno in cui è stata commessa la violazione. La sanzione è pari al 3,75% (1/8 del minimo oltre dopo i 90 giorni è del 30%) più gli interessi del 5%;
- Ravvedimento Biennale: per i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, o entro due anni dall’omissione se la dichiarazione non è richiesta, si applica una sanzione pari al 4,29% (equivalente a 1/7 del minimo previsto), oltre agli interessi calcolati al tasso legale, che dal 1° gennaio 2023 è fissato al 5%.
- Ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per i versamenti effettuati oltre un anno; sanzioni del 5% (1/6 del minimo) più gli interessi del 5%.
Dal 1° settembre 2024, il ravvedimento operoso per omessi o tardivi versamenti ha subito importanti modifiche. La sanzione ordinaria scenderà dal 30% al 25%.
Inoltre, non ci sarà più distinzione tra le riduzioni per regolarizzazioni effettuate prima o dopo i due anni dalla violazione: sarà sempre applicata una riduzione di 1/7 della sanzione del 25%.
Infine, è stata introdotta la possibilità di applicare il cumulo giuridico invece del cumulo materiale, favorendo sanzioni più convenienti. Tutte le novità sono presenti all’interno del Decreto legislativo n.87 del 14 giugno 2024.
Come pagare il ravvedimento operoso
Il pagamento del ravvedimento operoso di IRPEF, IRAP, Addizionali Comunali, Cedolare secca, deve essere effettuato tramite modello F24 (anche semplificato), versando l’intera somma, compreso l’importo della sanzione e quello degli interessi giornalieri, con il codice tributo corretto e barrando la casella “ravv”. Qui sono stati pubblicati i codici tributo più ricorrenti.