L’aspettativa non retribuita o congedo non retribuito è quando un dipendente si assenta per un periodo dal lavoro senza ricevere retribuzione.
È il lavoratore a farne richiesta al datore di lavoro per motivi personali nei limiti dei casi previsti dalla legge e, nonostante l’assenza, mantiene il rapporto di lavoro e il suo posto.
Ciò che caratterizza l’aspettativa non retribuita è il mancato compenso per tutta la sua durata, cosa diversa è, invece, l’aspettativa retribuita, dove la retribuzione continua ad essere percepita.
In ogni caso, il lavoratore ha il diritto di conservare il posto per tutto il periodo dell’aspettativa, il che vuol dire che il datore non può licenziare solo perché ha esercitato un suo diritto.
Quando è prevista l’aspettativa non retribuita
I casi consentiti dalla legge in cui il lavoratore può fare richiesta di aspettativa non retribuita sono molteplici, vediamoli nel dettaglio.
Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari
I lavoratori possono usufruire di periodi di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari, a sancirlo è la legge 52/2000 e il decreto ministeriale 278/2000. La durata complessiva è di 2 anni, anche frazionati nel corso del tempo.
I motivi familiari possono interessare il lavoratore stesso o un familiare fino al terzo grado di parentela come: coniuge, figli, genitori, nonni, zii, ma anche il convivente (se c’è la certificazione anagrafica) e il partner dell’unione civile.
Rientrano nei gravi motivi:
- Assistenza per malattia;
- Disabilità di un familiare;
- Impegni successivi al decesso del congiunto;
- Condizioni di grave disagio personale del dipendente.
Congedo non retribuito per motivi personali
È possibile ottenere l’aspettativa non retribuita anche per motivi personali del dipendente che, però, non devono riguardare maternità o malattia (esistono altre tutele).
Tra i motivi personali rientrano: volontario, attività di formazione extra-lavorative, tossicodipendenza propria o di un familiare, altri motivi non meglio specificati e conosciuti solo dal datore di lavoro.
Tossicodipendenza
L’articolo 124 del DPR 309/1990 permette di richiedere periodi di aspettativa non retribuita, fino a 3 anni, per i lavoratori tossicodipendenti o per i loro familiari, per partecipare ai programmi terapeutici di recupero organizzati dalle ASL.
Lo stato di tossicodipendenza deve essere stato verificato e confermato dal SERT; in questo caso, i contratti collettivi prevedono determinati requisiti e modalità per poter accedere al congedo non retribuito.
Formazione professionale
Possono fare richiesta di aspettativa non retribuita, per un massimo di 11 mesi, i dipendenti con almeno 5 anni di anzianità lavorativa in azienda per motivi di studio o formazione.
Ad esempio: completamento scuola dell’obbligo, diploma di scuola superiore, laurea, partecipazione ad attività formative organizzate dal datore di lavoro.
Aspettativa per cariche pubbliche
La legge 300/1970 sancisce che i lavoratori del settore privato eletti per cariche pubbliche e politiche possono fare richiesta del congedo non retribuito per tutta la durata del mandato.
Stiamo parlando di: deputati, senatori, sindaci, presidente di regione o provincia, consiglieri e assessori comunali o provinciali, cariche in enti pubblici locali.
Come richiedere il congedo non retribuito
La richiesta segue un iter preciso, ed è necessario presentare al datore di lavoro una domanda formale che deve contenere la durata dell’aspettativa, le motivazioni di base e tutte le eventuali richieste accessorie.
Va anche allegata la documentazione che comprovi la motivazione della richiesta, ad esempio, se per motivi di salute dei familiari è necessario il certificato medico. Per motivi di formazione la copia dell’iscrizione al corso di studi.
Il datore di lavoro deve rispondere entro 10 giorni, se il contratto collettivo lo prevede, nei casi urgenti ha l’obbligo di essere celere e dare un riscontro in 3 giorni. Può anche rifiutare l’aspettativa ma per ragioni comprovate di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.
Cosa comporta l’aspettativa non retribuita
Per tutto il periodo dell’aspettativa, il lavoratore ha il diritto di mantenere il proprio posto e il datore non può licenziarlo solo perché si è assentato.
Durante il periodo di aspettativa non si possono svolgere altre attività lavorative, neanche saltuarie o occasionali, a meno che il datore non ne sia stato informato e abbia acconsentito.
Nei giorni di aspettativa non vengono versati i contributi previdenziali, poiché non c’è retribuzione. Resta valido solo il conteggio dei giorni per il computo complessivo degli anni di servizio.
In caso di periodi di aspettativa per gravi motivi familiari è possibile riscattare i contributi previdenziali, presentando domanda all’INPS.
Infine, l’aspettativa non retribuita può essere interrotta in qualunque momento, se i motivi che hanno portato alla richiesta sono venuti meno. Il lavoratore, in tal caso, deve far informare il datore lavoro dell’intenzione di tornare prima del termine del congedo, presentando una comunicazione ufficiale.