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Tasse sulla donazione: quanto si paga, aliquote, franchigie e costi notarili

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Il pagamento delle tasse sulla donazione dipende dal valore complessivo dei beni trasferiti e dal grado di parentela esistente tra chi dona e chi riceve. La legge italiana prevede quote esenti da imposizione fiscale, chiamate franchigie, che consentono di trasferire somme di denaro o patrimoni immobiliari rilevanti a costo zero per l’imposta principale. Quando il valore supera queste soglie, oppure il passaggio avviene tra persone senza vincoli di parentela stretta, l’Agenzia delle Entrate applica un’aliquota compresa tra il 4% e l’8% calcolata unicamente sulla parte eccedente.

Come si calcola l’imposta sulle donazioni tra aliquote percentuali e franchigie di legge?

Il calcolo dell’imposta sulle donazioni segue le disposizioni fissate dal Testo Unico sull’imposta delle successioni e donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), aggiornate dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2. L’applicazione del tributo scatta applicando la percentuale di legge alla base imponibile al netto della franchigia riconosciuta al beneficiario.

Per quantificare il prelievo fiscale si procede innanzitutto determinando il valore venale o catastale dell’attivo trasferito alla data del rogito, deducendo eventuali oneri o passività formalmente accollati al donatario. Nel caso di denaro contante o titoli, la base di computo coincide con l’esatto saldo contabile o con il valore medio di mercato rilevato nell’ultimo trimestre di contrattazione. Ciascun donatario gode di una specifica soglia di esenzione personale, modulata in base alla prossimità del vincolo di parentela con il soggetto disponente:

Beneficiario Aliquota applicata Franchigia esente
Coniuge e parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti) 4% 1.000.000 € per ciascun beneficiario
Fratelli e sorelle 6% 100.000 € per ciascun beneficiario
Altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado 6% Nessuna franchigia (tassazione dal primo euro)
Altri soggetti ed estranei (amici, conviventi di fatto) 8% Nessuna franchigia (tassazione dal primo euro)
Persone con disabilità grave riconosciuta ex L. 104/1992 4%, 6% o 8% (in base al grado di parentela) 1.500.000 € a prescindere dal legame familiare

Un aspetto operativo molto importante riguarda il cosiddetto coacervo delle donazioni. Quando il medesimo donante dispone nel corso degli anni più elargizioni a favore dello stesso soggetto, l’amministrazione finanziaria somma il valore delle donazioni antecedenti per verificare l’erosione progressiva della franchigia disponibile.

Se, ad esempio, un genitore ha già donato a un figlio un immobile del valore di 700.000 euro registrato regolarmente, una successiva donazione in denaro di 500.000 euro sconterà il 4% su 200.000 euro, esaurendo definitivamente il plafond iniziale di un milione.

Quali tasse si pagano sulla donazione di una casa o di un terreno?

Il passaggio di proprietà di un immobile per donazione comporta il versamento di imposte d’atto specifiche calcolate sul valore catastale del bene, a prescindere dal superamento o meno della franchigia prevista per l’imposta di donazione.

Nel caso dei fabbricati urbani, la base imponibile su cui calcolare i tributi si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per il coefficiente di legge (pari a 110 per la prima casa o a 120 per le seconde case). Per i terreni agricoli ed edificabili, il calcolo poggia invece sul valore venale in comune commercio rilevato al momento dell’atto. La disciplina fiscale prevede il versamento contestuale delle seguenti imposte d’atto:

  • L’imposta ipotecaria ordinaria, fissata nella misura del 2% del valore catastale rivalutato per gli immobili a destinazione abitativa e commerciale.
  • L’imposta catastale ordinaria, applicata nella percentuale dell’1% a copertura delle formalità di intestazione presso i pubblici registri del territorio.
  • Le imposte fisse di registro e bollo, quantificate rispettivamente in 200 euro e 230 euro per l’archiviazione e la registrazione dell’atto pubblico notarile.

La presenza dei requisiti prima casa in capo al beneficiario azzera le aliquote proporzionali del 2% e dell’1%, sostituendole con due importi forfettari pari a 200 euro per l’imposta ipotecaria e 200 euro per quella catastale. Questa agevolazione opera a condizione che il donatario stabilisca la propria residenza anagrafica nel comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dalla stipula e non possieda altre quote di abitazioni acquistate con i medesimi benefici su tutto il territorio nazionale. Per verificare i dettagli operativi e i conteggi analitici legati ai passaggi di fabbricati, puoi consultare la guida dedicata ai costi della donazione di immobili.

Come funziona la tassazione sui passaggi di denaro e bonifici tra privati?

Il regime tributario applicabile al trasferimento di denaro contante o somme depositate su conti correnti dipende dall’ammontare donato e dalle modalità formali con cui viene eseguita l’operazione.

L’ordinamento tutela la spontaneità dei piccoli passaggi patrimoniali che avvengono all’interno del nucleo familiare o tra amici per ragioni di affetto, consuetudine o supporto reciproco. Il discrimine tra una libera donazione informale e una fattispecie imponibile è nell’incidenza della somma rispetto al patrimonio complessivo di chi dona. Se l’elargizione comporta un impoverimento tangibile per il disponente e un arricchimento rilevante per il ricevente, l’ordinamento qualifica l’atto come donazione tipica, imponendo la forma solenne e il rispetto degli obblighi dichiarativi.

Le regole per trasferire somme di denaro in modo trasparente e conforme al fisco si articolano in tre direttrici principali:

  • I regali d’uso per nozze, compleanni o lauree, esenti da registrazione fiscale e da imposta purché di entità proporzionata alle condizioni economiche delle parti.
  • Le donazioni indirette per l’acquisto di beni specifici, come il saldo del prezzo di un’abitazione pagato dai genitori direttamente con bonifico al venditore, operazione esente dall’imposta di donazione ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del D.Lgs. 346/1990.
  • I bonifici bancari diretti di importo rilevante tra conoscenti, soggetti alla stipula dell’atto pubblico notarile con aliquota dell’8% applicata sull’intera cifra trasferita, data la totale assenza di franchigie per gli estranei.

La corretta compilazione della causale del bonifico bancario è essenziale per superare eventuali verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate o degli intermediari finanziari incaricati dei controlli antiriciclaggio. Formule chiare come “regalo genitore a figlio” o “donazione liberale a favore di amico” collegano il flusso di denaro alla causa dell’atto, escludendo la presunzione di corrispettivi per prestazioni lavorative o proventi da attività professionali sommerse. Per gestire correttamente i passaggi finanziari ed evitare contestazioni da parte dell’amministrazione fiscale, trovi tutti i passaggi operativi nell’articolo su come donare soldi a un amico.

Quali spese accessorie e adempimenti formali completano l’atto di donazione?

Oltre alle imposte principali da corrispondere all’erario, la stipula di una donazione comporta una serie di oneri amministrativi e professionali necessari a perfezionare il rogito notarile e ad aggiornare i registri pubblici.

Il perfezionamento della donazione richiede il rispetto della forma solenne prevista dall’articolo 769 del Codice Civile e seguenti: l’atto deve essere redatto per forza da un notaio alla presenza irrinunciabile di due testimoni idonei, scelti al di fuori dei parenti stretti e dei soggetti interessati all’operazione. Questo rigore tutela la piena consapevolezza del donante, accertando che l’attribuzione a titolo gratuito avvenga in modo del tutto spontaneo e privo di vizi della volontà.

Di seguito le voci accessorie connesse alla stipula e alla registrazione del rogito:

  • L’onorario professionale del notaio rogante, calcolato in base alle tariffe di studio, alla complessità dell’istruttoria documentale e al valore complessivo dei beni donati.
  • L’imposta di bollo forfettaria, pari a 230 euro per gli atti traslativi di beni immobili soggetti a iscrizione e trascrizione nei pubblici registri.
  • La tassa ipotecaria e i tributi speciali catastali, applicati con importi fissi rispettivamente di 35 euro e 55 euro per ciascuna nota di trascrizione e domanda di voltura.
  • Le spese di visura e certificazione urbanistica, comprensive dell’ispezione ipocatastale ventennale obbligatoria per accertare la piena libertà del bene da pignoramenti, sequestri o ipoteche pregiudizievoli.

Il notaio assume la qualifica di sostituto d’imposta, quindi, provvede all’incasso delle somme tributarie al momento della firma e cura il riversamento telematico all’Agenzia delle Entrate tramite il Modello Unico Informatico (MUI) entro trenta giorni dall’avvenuta stipula. Completata questa procedura, il pubblico ufficiale consegna alle parti il certificato di avvenuta registrazione e la nota di trascrizione, attestando l’avvenuto trasferimento del diritto reale nei registri immobiliari.

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